lunedì 7 novembre 2011

DISPOSIZIONI PEREQUATIVE PER IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Disposizioni perequative in materia di inquadramento del personale dei ruoli direttivi, degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria

ART. 1.
(Disposizioni perequative per il personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria).
1. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nelle qualifiche e nel trattamento economico-giuridico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, secondo l’ordine di ruolo anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza dal 1 gennaio 2009. L’anzianità posseduta nel ruolo è utile per la maturazione del periodo minimo ai fini della promozione alla qualifica superiore.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, a carico
degli stanziamenti previsti per la legge 28 luglio 1999, n. 266, e per il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
ART. 2.
(Disposizioni in favore degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria).
Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, si applica anche al personale individuato ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
All’articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai decreti del direttore generale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia 18 gennaio 2000 e 19 gennaio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4rta serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell’11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.

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