lunedì 7 novembre 2011

SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONI DEI DEBITI TRIBUTARI

La proposta di legge in oggetto risponde alla ratio di introdurre ulteriori misure di efficienza nella definizione della pretesa tributaria che vanno a integrare quelle già previste dai commi da 17 a 20 dell’articolo 23 del recente decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011.
Mediante le suddette norme il legislatore ha inserito alcune modifiche agli istituti deflativi del contenzioso eliminando, in particolare, l’obbligo per il contribuente di prestazione di garanzia, nella forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, ovvero di garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), per il periodo di rateazione aumentato di un anno, per fruire della rateizzazione del pagamento dei debiti tributari derivanti da accertamento con adesione o da conciliazione giudiziaria, qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro. Le disposizioni contenute nella presente iniziativa legislativa sono finalizzate
a estendere tale misura per consentire un ulteriore miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria, permettendo di aumentare l’effettiva capacità del contribuente, alleggerito di onerosi gravami procedurali, di far fronte all’esborso richiesto in un momento di grave crisi finanziaria come quella in atto. In particolare, la norma di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge mira a eliminare gli obblighi di garanzia fideiussoria e di ipoteca volontaria alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, prevista nell’ipotesi in cui l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
1. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Se l’importo complessivo» a: «prestazione
della garanzia» sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, aumentata di quindici punti percentuali, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo;
c) il comma 7 è abrogato.
ART. 2.
(Sanzioni).
1. All’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e
successive modificazioni, le parole: «applicata in misura doppia» sono sostituite
dalle seguenti: «aumentata di quindici punti percentuali».
ART. 3.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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