martedì 28 giugno 2016

LAVORI IN COMMISSIONE: TUTELA DELL'AMBIENTE

 Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02863, facendo preliminarmente presente che già da tempo è stata posta particolare attenzione alle problematiche affrontate dalla interrogazione, prima con l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Tali misure hanno stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, regolamentando la materia relativa all’inquinamento acustico, stabilendone ed attribuendone precise competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni. 
In particolare, la legge 26 ottobre 1995, n. 447 ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve emanare i regolamenti attuativi che definiscono l’obbligo per i Comuni di classificare il proprio territorio tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso e indicando le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo per l’applicazione dei valori limite, i valori limite e la regolamentazione della rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e aeroportuali oltre che la regolamentazione delle modalità di determinazione delle diverse tipologie di rumore per una corretta applicazione degli stessi valori limite. 
I decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 hanno regolamentato i metodi di determinazione dei livelli sonori e i pertinenti valori limite per le differenti sorgenti di rumore, quali le infrastrutture dei trasporti, le industrie e le attività antropiche in genere, tra cui quelle di pubblico spettacolo e temporanee. La legge n. 447 del 1995 ha inoltre stabilito che le Regioni definiscano i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonché le modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo della classificazione stessa, i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, le procedure ed i criteri per la predisposizione e l’adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi e l’organizzazione nell’ambito regionale dei servizi di controllo. 
L’effettivo onere dello svolgimento dei controlli a livello locale viene posto in capo ai Comuni, cui la legge attribuisce competenze anche in materia di redazione del Piano di classificazione del territorio comunale, di adozione dei Piani di risanamento acustico in caso di superamento dei valori limite, di adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico e di autorizzazione di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile. Al fine di garantire una puntuale applicazione della normativa, la citata legge n. 447 del 1995 prevede la possibilità di emanare ordinanze aventi lo scopo di inibire parzialmente o totalmente le emissioni rumorose non conformi alla normativa e un quadro sanzionatorio per chi non ottempera alle disposizioni normative. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare destina ai Comuni per il finanziamento dei Piani di risanamento acustico il 70 per cento delle sanzioni per le trasgressioni all’acustica ambientale. In questo quadro normativo è andato ad inserirsi il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che interviene soltanto sulle infrastrutture dei trasporti principali, quali strade con più di tre milioni di veicoli annui, ferrovie con più di trentamila convogli annui e aeroporti con più di cinquantamila movimenti annui e sugli agglomerati con più di centomila abitanti, non andando a tutelare l’intero territorio nazionale, come invece opera la legge.  
Il decreto legislativo introduce la partecipazione della popolazione ai vari processi decisionali relativi alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rumore ambientale. Peraltro, il Governo recentemente ha evidenziato la necessità di un aggiornamento e di un’armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria, ottenendo dal Parlamento, con la legge 30 ottobre 2014, n. 161, delega ad attuare modifiche al vigente apparato legislativo in materia di rumore. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza a tale delega, sta provvedendo alla stesura dei decreti legislativi. In ultimo, occorre evidenziare che lo scorso 15 giugno 2016 è stata definitivamente approvata la legge volta ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata ad armonizzare le attività delle Agenzie sul territorio, nonché a realizzare un Sistema integrato di controlli coordinati dall’Ispra. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell’Ispra sono principalmente volte a rendere omogenee, attraverso norme tecniche vincolanti, le attività del Sistema nazionale e a disciplinare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

MEDAGLIA AL MERITO DIPLOMATICO CONFERITAMI DALLA REPUBBLICA DI TAIWAN

Sono fiero e orgoglioso di condividere con voi questa gioia.  Medaglia al merito diplomatico conferitami dal Ministro degli Affari Esteri...