venerdì 29 luglio 2011

VENDITA DEI GIORNALI: COSA CAMBIA!


C.4474 Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica
Nel dicembre 2009 il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/123/CErelativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta «direttiva Bolkestein») nel quale era previsto l'articolo 71 che liberalizzava la vendita di quotidiani e di giornali, consentendo l'apertura tramite una semplice comunicazione e derogando alle norme sulle distanze e la popolazione servita, contenute nel decreto legislativo n. 170 del 2001.
Nel testo si introduceva anche una deroga al principio di parità di trattamento tra le testate, che devono rispettare sia i rivenditori sia i distributori di giornali, prevedendo che i nuovi punti vendita potessero esporre anche solo i giornali la cui vendita era connessa a quella di altri prodotti, editoriali o meno. In sede di esame dello schema sia la Commissione parlamentare preposta (XIV) Politiche dell'Unione europea, sia soprattutto la Commissione cultura (VII) si esprimevano contro questa liberalizzazione, con dichiarazioni univoche da parte di tutti i gruppi politici. Le motivazioni, peraltro condivisibili, vertevano sulle seguenti considerazioni:
1) il sistema delle edicole in Italia è uno dei capisaldi a tutela del pluralismo dell'informazione, valore costituzionalmente tutelato, in quanto tutte le testate, dalle più grandi alle più piccole, devono essere ugualmente messe a disposizione dell'utenza;
2) l'edicola è il terminale di un sistema complesso che parte dalle case editrici, passa poi attraverso le varie catene che provvedono alla distribuzione e finisce poi per arrivare alle 38.000 edicole, sparse sull'intero territorio, e ai 4.000 punti di vendita non esclusivi;
3) l'autorizzazione comunale ha consentito l'equa distribuzione sul territorio di tutti i prodotti editoriali; se essa è un privilegio, questo è compensato dall'obbligo di parità di trattamento;
4) tale obbligo si riflette positivamente anche sulla catena di distribuzione che ugualmente deve diffondere tutti i prodotti.
 Nel testo poi approvato del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 il citato articolo 71 è stato espunto, lasciando le cose come stavano. Attualmente, il decreto legislativo n. 170 del 2001 stabilisce che chiunque intenda aprire una rivendita di quotidiani e periodici debba chiedere al comune un'autorizzazione, che è concessa sulla base di alcuni requisiti: densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita. Il tutto nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi adottati dai comuni stessi. Peraltro sono stati autorizzati, inizialmente in via sperimentale, diversi punti vendita non esclusivi, in particolare all'interno dei supermercati. Partendo da questo presupposto la grande distribuzione organizzata sta spingendo per una completa liberalizzazione, con la quale però viene messa in forse anche l'imparziale distribuzione.
Negli stessi anni, tuttavia, le regioni (la Sardegna per prima, poi la Lombardia e le altre) hanno deliberato sul punto, sostanzialmente ampliando la possibilità di apertura dei punti vendita non esclusivi e semplificando le procedure per l'avvio di questa nuova attività. Di conseguenza i comuni hanno proceduto ad approvare delibere in tal senso, mettendo quindi a rischio sia il requisito della territorialità sia, di conseguenza, quello dell'imparziale distribuzione.
La presente proposta di legge tenta di risolvere il problema prevedendo che sia l'edicolante stesso, all'interno della zona di competenza, a concedere a esercizi diversi la vendita dei giornali; l'imparzialità resta così garantita da un soggetto autorizzato, ma i diversi esercizi, sulla base di un rapporto convenzionale con l'edicolante, potranno vendere le testate affini all'attività da essi posta in essere.
Art. 1.
 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente: «2-bis. Il titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso».

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARINELLO, MAZZUCA, MAZZONI, VERSACE, GIOACCHINO ALFANO, BONCIANI, CAZZOLA, CERONI, GAROFALO, HOLZMANN, MARSILIO, MINARDO, MOLES, PALMIERI, PIZZOLANTE, LUCIANO ROSSI, SPECIALE, TORTOLI
Presentata il 30 giugno 2011

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

MEDAGLIA AL MERITO DIPLOMATICO CONFERITAMI DALLA REPUBBLICA DI TAIWAN

Sono fiero e orgoglioso di condividere con voi questa gioia.  Medaglia al merito diplomatico conferitami dal Ministro degli Affari Esteri...