Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha apportato importanti modifiche in materia di ricongiunzione dei contributi;
in particolare, è stata disposta l'abrogazione di alcune disposizioni normative, tra cui la legge 2 aprile del 1958 n. 322 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS), l'articolo 40 della legge 22 novembre del 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre del 1973, n. 1092 (dipendenti civili, statali, militari in servizio permanente e continuativo) e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958; in particolare, il comma 12-septies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'onerosità per le lavoratrici e i lavoratori della ricongiunzione della contribuzione versata a fondi diversi dall'INPS;
nel caso specifico di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, per periodi superiori ad un anno, presso la pubblica amministrazione, la disciplina di riferimento è quella dettata dalla legge n. 1077 del 1966 che prevede l'iscrizione all'INPDAP e all'articolo 1, comma 3, prevede l'applicazione della legge n. 322 del 1958, abrogata proprio dal decreto-legge n. 78 del 2010;
la normativa dettata dall'articolo 12, comma 12-septies, non può trovare applicazione retroattiva su di un diritto acquisito in virtù di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 242 del 2000 conclusosi, nel caso di riferimento, nel dicembre 2008 e dunque soggetto soltanto alla normativa vigente in quel periodo;
le nuove disposizioni penalizzano gravemente alcune categorie di lavoratori che, al fine di accedere al trattamento, non potendosi avvalere della ricongiunzione gratuita, potrebbero essere costretti a non vedere riconosciuti determinati periodi contributivi o a dover pagare cifre considerevoli per avere il diritto alla pensione INPS;
con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con effetto retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore -:
se il Ministro interrogato non ritenga, in considerazione della disparità di trattamento venutasi a creare con le norme introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, di promuovere gli opportuni provvedimenti correttivi che consentano di ripristinare le condizioni precedenti, anche al fine di evitare situazioni di discriminazione per i lavoratori e le lavoratrici penalizzati da tale normativa. (4-12391)
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