mercoledì 21 dicembre 2011

UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE AGENZIE DI RATING

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e l'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating), di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
La Commissione conclude i suoi lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato a uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se sulle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate diverse relazioni.
3. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati e pubblica gli atti dell'inchiesta.
4. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre- senza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
3. Il presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari. A tale fine ciascun votante scrive sulla scheda un solo nome.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
7. Dei lavori della Commissione è redatto resoconto stenografico.
Art. 4.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
Art. 5.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendo il mantenimento del medesimo, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
Art. 6.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, ogni altra persona addetta alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 7.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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