Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e l'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating), di seguito denominata «Commissione».Art. 2.
La Commissione conclude i suoi lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato a uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se sulle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate diverse relazioni.
3. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati e pubblica gli atti dell'inchiesta.
4. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.
3. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati e pubblica gli atti dell'inchiesta.
4. Il presidente della Commissione, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre- senza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
3. Il presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari. A tale fine ciascun votante scrive sulla scheda un solo nome.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
7. Dei lavori della Commissione è redatto resoconto stenografico.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
3. Il presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari. A tale fine ciascun votante scrive sulla scheda un solo nome.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
7. Dei lavori della Commissione è redatto resoconto stenografico.
Art. 4.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
Art. 5.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendo il mantenimento del medesimo, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendo il mantenimento del medesimo, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
Art. 6.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, ogni altra persona addetta alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 7.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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