mercoledì 5 luglio 2017

INTERROGAZIONE SUGLI ENTI DI PREVIDENZA

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la competenza in materia di previdenza e, in particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, "vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati", nonché "vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale";
il decreto legislativo n. 509 del 1994 di privatizzazione degli enti di previdenza dei liberi professionisti prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze esercitino una funzione di vigilanza e di indirizzo con particolare riferimento alle norme in materia di contribuzione e previdenza;
considerato che:
con l'articolo 1, commi 195 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, estendendo l'istituto del cumulo per gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996;
ad oggi, non sono state ancora adottate disposizioni applicative limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre, per quanto riguarda gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, non è stato chiarito altresì l'impatto economico finanziario dell'applicazione delle norme sul cumulo previdenziale;
visto il regolamento comunitario SEC 2010, le casse di previdenza sono classificate pubbliche amministrazioni dal punto di vista finanziario, concorrendo al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 196 del 2009;
la legge n. 81 del 2017, il "jobs act sul lavoro autonomo", prevede che, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
considerato, inoltre, che:
molti provvedimenti adottati dalle casse in materia di welfare sono ancora bloccati, superando ogni limite temporale previsto dalla legge n. 241 del 1990, presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro;
il tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dall'art. 17 della legge n. 81 del 2017 con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali, modelli di welfare e formazione professionale non risulta ancora istituito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare urgentemente gli atti di indirizzo e esplicativi sugli oneri finanziari, affinché gli enti di previdenza pubblici e privati possano procedere ad emanare le disposizioni applicative delle norme richiamate in materia di cumulo;
quali siano gli intendimenti in merito al completamento dell'iter di approvazione degli atti in materia di assistenza, giacenti presso la direzione generale competente;
se non ritenga opportuno imprimere un'accelerazione procedurale per l'adozione dei decreti attuativi in materia di welfare dei liberi professionisti previsto dall'art. 6 della legge n. 81 del 2017 e per l'istituzione del tavolo permanente previsto dall'art. 17 della medesima legge.

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