mercoledì 18 maggio 2016

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RICERCA AMBIENTALE: IL MIO INTERVENTO IN AULA

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Discussione del disegno di legge


Signora Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati e testimonia l'importanza del tema e della necessità di addivenire a soluzioni condivise. È proprio per questo motivo che la Commissione 13a al Senato non ha voluto apportare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, tranne l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria della quale sinceramente, a nostro parere, non c'era esplicitamente bisogno, ma che, in ottemperanza ai Regolamenti e anche alla legge, siamo stati costretti ad inserire.
Il tema delle Agenzie ambientali è piuttosto datato perché, in effetti, nasce all'indomani del referendum del 18 aprile 1993, che vide l'83 per cento degli italiani votare «sì» riguardo all'ipotesi di enucleare le mansioni di controllo sull'ambiente dalle strutture delle organizzazioni sanitarie al fine di esaltarne la specificità e, quindi, con la consapevolezza di quanto fosse importante, già a quel tempo, un controllo reale sull'ambiente, con tutte le implicazioni che derivano e derivarono da quella intuizione.
Infatti, è precisamente da quel momento che ha avuto inizio un percorso di natura normativa, organizzativa ed operativa a conclusione del quale si è costituito un sistema di Agenzie, che annovera 10.000 persone, impegnate su tutto il territorio nazionale in opera di prevenzione sanitaria e in campo ambientale.
A seguito degli esiti del referendum, fu promulgata la legge n. 61 del 1994, che conteneva disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali, sull'istituzione dell'Agenzia nazionale e indicava anche che Regioni e Province autonome si dotassero, attraverso proprie leggi, di Agenzie regionali. Le leggi regionali sono state promulgate in un arco temporale piuttosto lungo, durato circa dieci anni, fino al 2006 e per molte Agenzie e Regioni, dopo la prima legge istitutiva, vi sono già stati significativi aggiornamenti normativi.
Ma bisogna riconoscere come ciascuna Regione, nella propria autonomia, ha lavorato e legiferato in maniera diversa, istituendola propria Agenzia ambientale, in modo sicuramente non omogeneo su tutto il territorio nazionale, per cui il panorama nazionale risulta essere composito, con Agenzie che hanno diversi compiti, diverse funzioni, diverse organizzazioni e anche diverse dimensioni.
Questo crea non solo una disomogeneità teorica sul territorio nazionale, ma anche una certa distonia che, in un certo qual modo, crea difficoltà a cittadini e imprese. Basti pensare a grandi imprese, che lavorano su tutto il territorio nazionale che si trovano a impattare, Regione per Regione, con regolamenti, procedure e iter procedimentali completamente diversi l'uno dall'altro.
È altrettanto vero, però, che le problematiche operative, che costituiscono il fulcro di quasi tutte le Agenzie, e i controlli sulle fonti di emissione e i monitoraggi sullo stato dell'ambiente presentano, viceversa, problematicità omogenee a cui bisogna dare risposte univoche, qualsiasi sia il territorio dove vivono i cittadini.
Vi sono, dunque, alcuni aspetti del complesso lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema che dovranno essere chiariti, a partire dalla necessità di garantire una definizione di sistema agenziale che oggi non può che essere un sistema organizzativo in grado di dare risposte tecniche efficaci a costi minimizzati.
Le attese più forti sono sul cambiamento e sulla stabilizzazione del ruolo e delle funzioni delle Agenzie ambientali, ruolo che deve cambiare perché oggi sta cambiando il modo di essere della pubblica amministrazione. Deve cambiare poiché deve consolidare l'importante aspetto tecnico di ciascuna Agenzia a supporto della prevenzione sanitaria e ambientale; deve cambiare poiché la sensibilità dei cittadini, nelle materie ambientali e di prevenzione della salute collettiva, intesa come bene primario da tutelare, è sempre crescente e ha bisogno di risposte chiare e trasparenti, oltre che tecnicamente ineccepibili.
Pertanto, l'articolato del disegno di legge provvede all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (il cosiddetto Sistema nazionale), di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.
Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente, della tutela delle risorse naturali e della realizzazione del principio "chi inquina paga". Peraltro, la norma è in assoluta coerenza con quella modifica approvata, proprio qui in Senato, nell'iter parlamentare della riforma costituzionale, che ha voluto inserire proprio l'ambiente tra i beni sottoposti a tutela costituzionale come interesse primario per il Paese.
Il Sistema nazionale ha una pluralità di compiti ben definiti, tra cui il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle "pressioni sull'ambiente", l'attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché la collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione, l'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali, le funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
Il provvedimento definisce inoltre le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e trasferisce alla stessa ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino.
Si attribuisce inoltre alle Agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le Agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali nei rispettivi territori di competenza. Credo che questo sia un concetto fondamentale, perché proprio questi livelli essenziali costituiscono quel livello minimo omogeneo che deve valere su tutto il territorio nazionale e che il Sistema nazionale è pertanto tenuto a garantire, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'ISPRA dovrà infatti programmare le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento di questi livelli essenziali sull'intero territorio nazionale e garantire l'approvazione del programma che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani e delle attività delle singole Agenzie.
Al fine di uniformare a livello nazionale le modalità di analisi dei dati, si è ritenuta opportuna la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale, al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali. Il Sistema nazionale è - sì - tenuto a ricorrere in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni, ma, sapendo quanto sia notevole la mole di lavoro, ha anche la possibilità di rivolgersi, alla bisogna, ai laboratori esterni, che devono però rispondere a quei criteri di omogeneità che, come ho detto, valgono su tutto il territorio nazionale
Per finanziare l'attività dell'ISPRA si prevede la concessione di un contributo statale che si configura come integrativo rispetto alla dotazione ordinaria, quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Tutto questo consente all'ISPRA e alle Agenzie l'assunzione di personale e l'acquisizione di beni strumentali per le finalità della legge e nei limiti delle risorse finanziarie indicate.
Appare evidente, quindi, che la strada che il disegno di legge in esame intende percorrere è quella di un'uniformità di mansioni da compiere in trasparenza e nel raggiungimento di un livello davvero efficiente di monitoraggio e salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, propositi, questi, che soltanto un'univoca normazione è in grado di assicurare.
Il tutto è coerente con tutti i passi che abbiamo percorso in questa legislatura in tema di tutela dell'ambiente (dalle norme sul dissesto idrogeologico, alle disposizioni volte a salvaguardare il consumo del suolo, al testo sui reati ambientali, al collegato ambientale) e la celerità che in Commissione abbiamo assicurato all'esame del provvedimento e, mi auguro, l'analoga celerità in Assemblea stanno a dimostrare il nostro reale intendimento.
Signora Presidente, mi sia consentita un'ultima notazione. Questa legge è sicuramente una buona legge. A mio avviso, tuttavia, approvato questo provvedimento, bisognerà fare un ulteriore passo in avanti, cercando di capire e intuire quali siano i settori della ricerca che non ha più senso che stiano dentro l'ISPRA o il Sistema nazionale delle Agenzie e debbano confluire in un grande sistema della ricerca pubblica, che può essere garantito dalle università e dal CNR. La scissione tra sistema delle Agenzie e sistema della ricerca può sicuramente garantire una migliore efficienza del sistema delle Agenzie.

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