Discussione del disegno di legge
Signora
Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato approvato
all'unanimità alla Camera dei deputati e testimonia l'importanza del tema e
della necessità di addivenire a soluzioni condivise. È proprio per questo
motivo che la Commissione 13a al Senato non ha voluto apportare
alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, tranne l'introduzione di una
clausola di invarianza finanziaria della quale sinceramente, a nostro parere,
non c'era esplicitamente bisogno, ma che, in ottemperanza ai Regolamenti e
anche alla legge, siamo stati costretti ad inserire.
Il tema delle
Agenzie ambientali è piuttosto datato perché, in effetti, nasce all'indomani
del referendum del 18 aprile 1993, che vide l'83 per cento degli
italiani votare «sì» riguardo all'ipotesi di enucleare le mansioni di controllo
sull'ambiente dalle strutture delle organizzazioni sanitarie al fine di
esaltarne la specificità e, quindi, con la consapevolezza di quanto fosse
importante, già a quel tempo, un controllo reale sull'ambiente, con tutte le
implicazioni che derivano e derivarono da quella intuizione.
Infatti, è
precisamente da quel momento che ha avuto inizio un percorso di natura
normativa, organizzativa ed operativa a conclusione del quale si è costituito
un sistema di Agenzie, che annovera 10.000 persone, impegnate su tutto il
territorio nazionale in opera di prevenzione sanitaria e in campo ambientale.
A seguito
degli esiti del referendum, fu promulgata la legge n. 61 del 1994, che
conteneva disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali,
sull'istituzione dell'Agenzia nazionale e indicava anche che Regioni e Province
autonome si dotassero, attraverso proprie leggi, di Agenzie regionali. Le leggi
regionali sono state promulgate in un arco temporale piuttosto lungo, durato
circa dieci anni, fino al 2006 e per molte Agenzie e Regioni, dopo la prima
legge istitutiva, vi sono già stati significativi aggiornamenti normativi.
Ma bisogna
riconoscere come ciascuna Regione, nella propria autonomia, ha lavorato e
legiferato in maniera diversa, istituendola propria Agenzia ambientale, in modo
sicuramente non omogeneo su tutto il territorio nazionale, per cui il panorama
nazionale risulta essere composito, con Agenzie che hanno diversi compiti,
diverse funzioni, diverse organizzazioni e anche diverse dimensioni.
Questo crea
non solo una disomogeneità teorica sul territorio nazionale, ma anche una certa
distonia che, in un certo qual modo, crea difficoltà a cittadini e imprese.
Basti pensare a grandi imprese, che lavorano su tutto il territorio nazionale
che si trovano a impattare, Regione per Regione, con regolamenti, procedure e iter
procedimentali completamente diversi l'uno dall'altro.
È altrettanto
vero, però, che le problematiche operative, che costituiscono il fulcro di
quasi tutte le Agenzie, e i controlli sulle fonti di emissione e i monitoraggi
sullo stato dell'ambiente presentano, viceversa, problematicità omogenee a cui
bisogna dare risposte univoche, qualsiasi sia il territorio dove vivono i
cittadini.
Vi sono,
dunque, alcuni aspetti del complesso lavoro di riorganizzazione e
razionalizzazione del sistema che dovranno essere chiariti, a partire dalla
necessità di garantire una definizione di sistema agenziale che oggi non può
che essere un sistema organizzativo in grado di dare risposte tecniche efficaci
a costi minimizzati.
Le attese più
forti sono sul cambiamento e sulla stabilizzazione del ruolo e delle funzioni
delle Agenzie ambientali, ruolo che deve cambiare perché oggi sta cambiando il
modo di essere della pubblica amministrazione. Deve cambiare poiché deve consolidare
l'importante aspetto tecnico di ciascuna Agenzia a supporto della prevenzione
sanitaria e ambientale; deve cambiare poiché la sensibilità dei cittadini,
nelle materie ambientali e di prevenzione della salute collettiva, intesa come
bene primario da tutelare, è sempre crescente e ha bisogno di risposte chiare e
trasparenti, oltre che tecnicamente ineccepibili.
Pertanto,
l'articolato del disegno di legge provvede all'istituzione di un Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (il cosiddetto Sistema
nazionale), di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e
Bolzano per la protezione dell'ambiente.
Il Sistema
nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e promozione della
qualità dell'ambiente, della tutela delle risorse naturali e della
realizzazione del principio "chi inquina paga". Peraltro, la norma è
in assoluta coerenza con quella modifica approvata, proprio qui in Senato,
nell'iter parlamentare della riforma costituzionale, che ha voluto
inserire proprio l'ambiente tra i beni sottoposti a tutela costituzionale come
interesse primario per il Paese.
Il Sistema
nazionale ha una pluralità di compiti ben definiti, tra cui il monitoraggio
dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, il controllo dei fattori di
inquinamento delle matrici ambientali e delle "pressioni
sull'ambiente", l'attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli
istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, il
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in
materia ambientale, la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti
agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché la
collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione,
l'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla
realizzazione di opere infrastrutturali, le funzioni di supporto tecnico allo
sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica
dei prodotti e dei sistemi di produzione.
Il
provvedimento definisce inoltre le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico
dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le
attività del Sistema nazionale e trasferisce alla stessa ISPRA le funzioni
degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per
i quali era stato avviato un procedimento di riordino.
Si attribuisce
inoltre alle Agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di
diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
Le Agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a
garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali nei rispettivi territori di competenza. Credo che questo sia un
concetto fondamentale, perché proprio questi livelli essenziali costituiscono
quel livello minimo omogeneo che deve valere su tutto il territorio nazionale e
che il Sistema nazionale è pertanto tenuto a garantire, anche al fine del
perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli
essenziali di assistenza sanitaria. L'ISPRA dovrà infatti programmare le
principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento di
questi livelli essenziali sull'intero territorio nazionale e garantire
l'approvazione del programma che costituisce il documento di riferimento per la
definizione dei piani e delle attività delle singole Agenzie.
Al fine di
uniformare a livello nazionale le modalità di analisi dei dati, si è ritenuta
opportuna la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti
ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale, al
fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle
matrici ambientali. Il Sistema nazionale è - sì - tenuto a ricorrere in via
prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni, ma, sapendo quanto sia
notevole la mole di lavoro, ha anche la possibilità di rivolgersi, alla
bisogna, ai laboratori esterni, che devono però rispondere a quei criteri di
omogeneità che, come ho detto, valgono su tutto il territorio nazionale
Per finanziare
l'attività dell'ISPRA si prevede la concessione di un contributo statale che si
configura come integrativo rispetto alla dotazione ordinaria, quantificato
periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività.
Tutto questo consente all'ISPRA e alle Agenzie l'assunzione di personale e
l'acquisizione di beni strumentali per le finalità della legge e nei limiti
delle risorse finanziarie indicate.
Appare
evidente, quindi, che la strada che il disegno di legge in esame intende
percorrere è quella di un'uniformità di mansioni da compiere in trasparenza e
nel raggiungimento di un livello davvero efficiente di monitoraggio e
salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, propositi, questi, che
soltanto un'univoca normazione è in grado di assicurare.
Il tutto è
coerente con tutti i passi che abbiamo percorso in questa legislatura in tema
di tutela dell'ambiente (dalle norme sul dissesto idrogeologico, alle
disposizioni volte a salvaguardare il consumo del suolo, al testo sui reati
ambientali, al collegato ambientale) e la celerità che in Commissione abbiamo
assicurato all'esame del provvedimento e, mi auguro, l'analoga celerità in
Assemblea stanno a dimostrare il nostro reale intendimento.
Signora Presidente, mi sia consentita un'ultima notazione. Questa legge
è sicuramente una buona legge. A mio avviso, tuttavia, approvato questo
provvedimento, bisognerà fare un ulteriore passo in avanti, cercando di capire
e intuire quali siano i settori della ricerca che non ha più senso che stiano
dentro l'ISPRA o il Sistema nazionale delle Agenzie e debbano confluire in un
grande sistema della ricerca pubblica, che può essere garantito dalle
università e dal CNR. La scissione tra sistema delle Agenzie e sistema della
ricerca può sicuramente garantire una migliore efficienza del sistema delle
Agenzie.
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