Modifiche all’articolo 348 del codice penale e all’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«ART. 348 – (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.
Chiunque, nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria, cagiona la morte di una persona e` punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l’esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione e` punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Il reato e` aggravato se il consenso della persona offesa e` ottenuto con artifici e raggiri o con l’induzione all’errore. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del
materiale destinato all’esercizio abusivo.
ART. 2.
1. Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sucessive modificazioni, e` sostituito dal seguente: « Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro.
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