Norme per l’incentivazione dell’economia siciliana mediante la riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell’isola.
Proposta di Legge Articolo 1
1. Al fine di bilanciare parzialmente, anche attraverso l’incentivazione del turismo e dell’attivita` industriale, agricola e artigianale, lo squilibrio economico in cui la Regione siciliana si trova rispetto alla restante parte del territorio dello Stato e al fine di risarcire la medesima Regione
siciliana dei maggiori costi derivanti dal degrado dell’ambiente causato dalle attivita` di estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e delle produzioni derivate, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana sono applicate nelle seguenti misure:
a) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all’articolo 17 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
sono ridotte al 20 per cento dell’ammontare dell imposta vigente per la generalita` del territorio nazionale alla data in cui essi sono immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana e impiegati come carburanti nel medesimo territorio;
b) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all’articolo 17 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
sono ridotte al 20 per cento dell’ammontare dell’imposta vigente per la generalita` del territorio nazionale alla data in cui essi sono destinati ad impiego come combustibili da riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana;
c) l’imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e importazioni dei prodotti energetici di cui alle lettere a) e b) e` ridotta al 20 per cento dell’ammontare dell’imposta vigente vigente per la generalita` del territorio nazionale;
d) i prodotti petroliferi di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, posti in vendita nel territorio della Regione siciliana e utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole e artigiane negli stabilimenti e nelle sedi situati nel territorio della Regione siciliana, e comunque in luoghi diversi dalle abitazioni, sono esenti da ogni imposta erariale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina l’organizzazione e le verifiche relative all’erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, disciplina l’organizzazione e le verifiche relative all’erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
3. Al minore gettito fiscale derivante dalle riduzioni ed esenzioni d’imposta di cui al comma 1, determinato in 1.050 milioni di euro per l’anno 2008, in 1.077 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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