1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Ove l’affidamento di un minore si risolva in una dichiarazione di adottabilità, a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, i rapporti instauratisi nel frattempo tra il minore affidato e i membri della famiglia affidataria devono essere protetti, favorendo la permanenza del minore stesso presso la famiglia che lo ha in affidamento e che è valutata preferenzialmente ai fini adottivi, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6. La continuità delle relazioni positive consolidatesi nel corso dell’affidamento deve essere in qualsiasi caso sempre protetta, tenendo conto delle forme e dei modi indicati dai servizi sociali e adeguati alle circostanze specifiche»;
b) all’articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è legittimato ad agire e a intervenire in qualsiasi stato e grado del giudizio nell’interesse proprio e di quello che ritiene
essere l’interesse del minore, presentando memorie, istanze o ricorso impugnabile e ricevendo notifica degli atti del processo»;
c) all’articolo 22: dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ove l’affidatario abbia i requisiti di cui all’articolo 6 può presentare domanda di adozione del minore affidato»; 2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;qualora il minore provenga da un affidamento, deve essere data la precedenza alla famiglia già affidataria che ha fatto richiesta di adozione»;
d) all’articolo 44, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) dalle persone unite al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo o da un solido legame affettivo maturato nel corso di un protratto periodo di affidamento;».
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