sabato 30 luglio 2016

QUESTIONE ILVA: INTERVENTO IN AULA

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: (2483) 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA


MARINELLO (AP (NCD-UDC))
Signora Presidente, siamo all'esame dell'ennesimo decreto-legge riguardante la questione dell'ILVA e questo fatto è, già di per sé, assolutamente anomalo.
I contenuti del decreto-legge sono stati ampiamente illustrati in discussione generale. Il decreto sinteticamente riguarda la questione delle procedure di cessione a terzi, affronta i diritti essenziali della tutela della salute, della tutela dell'ambiente e della tutela del lavoro. Cura, tra l'altro, con particolare attenzione la questione della restituzione degli importi erogati e, quindi, in un certo qual modo, avvia e rafforza quelle procedure che sono tendenti all'affidamento a terzi dello strategico impianto sotto forma di vendita, di affitto o di cessione di altra natura. L'obiettivo fondamentale nell'interesse del Paese credo sia quello di avviare una seria riconversione e rimodernizzazione degli impianti, curando evidentemente in maniera particolare i principi della tutela della salute e dell'ambiente e, ovviamente, la salvaguardia e le garanzie occupazionali che devono riguardare non soltanto gli occupati dell'ILVA, ma anche di tutte le aziende che lavorano nell'indotto.
Questo è in spiccioli il contenuto sostanziale del decreto-legge. 
Non posso che anticipare il voto favorevole del mio Gruppo, perché ci rendiamo conto che oggi la questione dell'ILVA è arrivata ad un punto di non ritorno e, quindi, evidentemente, bisogna continuare ad affrontarla e gestirla proprio perché un complesso così grande, il più grande complesso siderurgico d'Italia, il complesso siderurgico più importante d'Europa non può assolutamente essere mandato al macero.
Detto questo, vanno pur fatte alcune riflessioni. Innanzitutto una prima riflessione che bisogna fare è che la politica e il Parlamento non si sono mai interrogati e non si sono mai dati una risposta compiuta sulla questione ambientale di Taranto; una questione ambientale che non è ascrivibile esclusivamente o principalmente agli impianti dell'ILVA e, devo anche dirlo, pur in contro tendenza con la maggior parte dei presenti, alla famiglia Riva.
Intanto ricordo a me stesso che quando questo gruppo industriale venne consegnato dall'Italsider alla famiglia Riva, esso non era dal punto di vista tecnologico e ambientale il migliore impianto d'Europa. Quindi, evidentemente, si partiva già da una situazione ambientale e gestionale gravemente compromessa. Abbiamo però anche il dovere di dire e di riconoscere che oggi la questione ambientale di Taranto riguarda altre aziende importanti come l'ENI, ma riguarda anche lo Stato italiano perché, prima o poi, ci dobbiamo interrogare sulla gestione del bacino militare, gestito dalla Marina militare; ci dobbiamo interrogare prima o poi anche sulla gestione di quella cantieristica militare e, quindi, di quella attività di ricovero e demolizione dei natanti militari che viene gestita dal Ministero della difesa. Pertanto, affrontare la questione ambientale di Taranto, ascrivendola esclusivamente all'ILVA, è sicuramente un errore.
Non possiamo poi sottacere anche una nostra nota critica perché evidentemente, pur nella positività di questo decreto-legge che andremo a votare, dobbiamo riconoscere che è arrivato il momento di affrontare in maniera definitiva e ultimativa le questioni dell'ILVA e di Taranto. Infatti, tutto sommato, abbiamo composto una serie di atti consequenziali l'uno con l'altro, ma sicuramente parziali, mentre, a mio avviso, si sarebbe dovuta affrontare la questione in maniera complessiva.
Le lacune di questo provvedimento non sono evidenziate soltanto da noi, ma anche a livello europeo. Sappiamo, infatti, che c'è una seria e forte indagine della Commissione europea che riguarda principalmente due aspetti. Riguarda il tema degli aiuti di Stato perché c'è il fondato sospetto che queste successive erogazioni e, in particolare, l'ultima erogazione da 300 milioni potrebbe anche non essere restituita e quindi potrebbe anche gravare definitivamente sulle casse dell'erario, senza sciogliere i nodi dell'aiuto di Stato. C'è anche un'approfondita indagine dell'Unione europea sulle tematiche ambientali, in quanto quelle oggi presenti a Taranto e nello stabilimento dell'ILVA sono di tale portata da meritare un'attenzione di tal genere. Soprattutto l'Unione europea ci chiama a risolvere la questione fondamentale che risponde al noto principio del chi inquina paga. Chi allora deve pagare l'inquinamento e il disastro ambientale prodotti nell'arco di questi decenni in quel sito industriale? Chi dovrà affrontare tale questione se, come dicevo prima, il disastro ambientale è datato, trae le sue origini dalla gestione Italsider, è continuato sotto la gestione privata del Riva e non è stato risolto dalle gestioni commissariali che, tra l'altro, hanno ottemperato a norme di legge e hanno lavorato grazie ad un mandato del Governo e del Parlamento? È una questione molto complessa e articolata che si complica ulteriormente perché c'è la reale perplessità che un'insolvenza dell'azienda possa mettere a repentaglio la restituzione dei 300 milioni.
L'altra questione fondamentale che induce a particolare prudenza è relativa alle immunità. Se, da un lato, ci convince l'idea che, di fronte ad una situazione straordinaria, possa essere assunta una decisione straordinaria, ovvero quella di conferire un livello di immunità penale a chi dovrà gestire per i primi tempi l'impianto, andando in deroga alle procedure non solo di natura ambientale, ma anche alle rifluenze di natura penale, ci sorprende che, dall'altro, non si sia posto un limite o non si sia definito meglio il confine di questa immunità. Oggi non siamo in grado di stabilire per quale periodo, per quante persone e per chi vada esteso questo criterio dell'immunità. Riguarderà soltanto l'acquirente, solo l'amministratore delegato o gli eventuali esecutori di disposizioni altrui? Riguarderà 20 o 30 persone? Di fatto, stiamo introducendo un istituto giuridico assolutamente innovativo che io non critico nel principio, ma che, a mio avviso, si sarebbe dovuto scrivere in maniera diversa. La storia di questo decreto-legge è conosciuta. È un decreto-legge tenuto a lungo in un ramo del Parlamento. Questioni come queste non sono state affrontate e altre ne sono state introdotte. Mi riferisco a un emendamento, inserito in sede di conversione alla Camera dei deputati, che pone un'attività di monitoraggio e di mappatura dei rifiuti pericolosi e radioattivi in capo alla gestione commissariale senza affrontare la questione della relativa copertura finanziaria. Da questo punto di vista abbiamo anche delle perplessità sulla legittimità di questo decreto-legge che almeno per questo profilo specifico, potrebbe essere privo della debita copertura finanziaria.
Oggi abbiamo il dovere di rappresentare queste perplessità al Parlamento e al Paese. In ogni caso, annunzio il voto favorevole perché, nel calcolo del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, ci rendiamo conto che è necessario continuare sulla strada che il Parlamento e i Governi che si sono susseguiti hanno intrapreso da tempo. Facendo parte di una maggioranza, ci rendiamo conto che, talvolta, il dovere e le responsabilità ci fanno fare delle cose anche se non ci piacciono. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).


venerdì 29 luglio 2016

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

INTERVENTO IN AULA 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello spot dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.
Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle performance che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.
Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime lobby, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.
Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. 

giovedì 28 luglio 2016

IL CONSERVATORIO VINCENZO BELLINI E LA CARRIERA POLITICA DI UN LAUREATO IN LETTERE

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06194 

Atto n. 4-06194

Pubblicato il 27 luglio 2016, nella seduta n. 669

MARINELLO- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:con decreto ministeriale 22 luglio 2016, n. 591, il Ministro in indirizzo ha nominato il dottor Gandolfo Librizzi nuovo presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;
la nomina, a detta dell'interrogante, è apparsa inaspettata, in particolare perché riguardante una figura che non ha mai vissuto per la politica, ma di politica. 
Librizzi, 52 anni, laureato in Lettere con una tesi su "La dimensione ludica dell'agire sociale", ha lavorato per l'ente parco delle Madonie, è stato già dirigente regionale e vicecapo di gabinetto dell'assessore regionale per l'economia Alessandro Baccei, nonché collaboratore stretto del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
quest'ultimo incarico triennale è solo l'ultimo di una lunga serie di posizioni gravitanti intorno ai ruoli politici della Regione Siciliana;
dall'11 novembre 2010 al 31 maggio 2011, Librizzi è stato dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di collaborazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identit à siciliana presso la segreteria particolare;
dal 1° giugno 2011 al 12 luglio 2012, ha ricoperto il ruolo di dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di diretta collaborazione dello stesso assessore presso la segreteria tecnica;
dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1998 presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente, ha svolto mansioni di assistente tecnico geometra, comandato in servizio presso l'ente parco delle Madonie dal 27 aprile 1991;
dal 1° luglio 1998, presso l'ente parco delle Madonie ha ricoperto svariate posizioni tra cui: mansioni superiori di dirigente amministrativo, come responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni (dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico etnoantropologo, come responsabile del gruppo fruizione sociale (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico, come responsabile del gruppo valorizzazione economica (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); coordinatore dell'ufficio di gabinetto del direttore dell'ente parco dal 29 marzo 2007; referente dello staff di supporto del costituendo distretto turistico delle Madonie; responsabile della struttura di supporto all'attività commerciale dell'ente; responsabile della struttura dei programmi interregionali cofinanziati (PIC); responsabile del servizio vigilanza; redattore, in qualità di responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni, del volume "Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle Madonie";
durante la carriera professionale, presso l'ente parco delle Madonie, oltre alle incombenze dei diversi compiti di responsabilità attinenti alla classificazione nominale dei vari gruppi, uffici, servizi,staff e strutture, ha elaborato, redatto, proposto e realizzato, nell'ambito della responsabilità dell'ufficio di gabinetto del direttore, il progetto denominato "Il Parco solidale", vertente sulle interconnessioni esistenti tra ambiente, sviluppo, povertà, sfide climatiche e cooperazione e solidarietà internazionale, che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla classe IV elementare alle scuole superiori, di tutte le scuole ed istituti dei 15 Comuni del parco delle Madonie; ha partecipato, quale componente, al gruppo di lavoro nazionale sulla cooperazione internazionale, costituito in seno alla Federazione nazionale dei parchi e delle riserve. Nell'ambito della responsabilità della struttura di supporto all'attivit à commerciale, ha garantito l'organizzazione e l'avvio dell'attività commerciale nei punti vendita dell'ente parco (Petralia Sottana, Cefalù, Polizzi Generosa) e nell'ambito della partecipazione alle diverse fiere di promozione turistica;
come si evince da alcune delle posizioni ricoperte nell'ambito della sua carriera lavorativa, il dottor Librizzi ha certamente sviluppato, a detta dell'interrogante, delle competenze, ma sicuramente non sufficienti né tantomeno specifiche per poter guidare brillantemente il conservatorio di Palermo;
il conservatorio è uno degli istituti musicali e coreutici più antichi tra quelli esistenti in Italia. Venne istituito per volontà del viceré conte De Castro tra il 1617 e il 1618, presso la trecentesca chiesa della Santissima Annunziata; a partire dal 1721 vi si intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne l'insegnamento esclusivo dell'istituto a partire dal 1747. Nel corso del Settecento il conservatorio acquisì sempre maggiore importanza e prestigio, avvalendosi di insegnanti di rilievo e diventando un importante centro di produzione musicale che lo portò a raggiungere un grande prestigio alla fine del secolo;
a detta dell'interrogante, la nomina del dottor Librizzi non sembra essere conforme ai requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
si chiede di sapere:
quali siano le peculiari capacità che hanno portato alla scelta del dottor Gandolfo Librizzi, la cui nomina a presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo risulta all'interrogante totalmente inadeguata;
se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse opportuno nominare una figura di maggior profilo e di adeguata caratura accademica, anche in considerazione della tradizione e della storia del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, tanto più che si dovrebbe garantire un'internazionalizzazione ed una valorizzazione dell'istituto musicale, nell'ottica di un'esaltazione delle eccellenze territoriali che dovrebbe animare l'azione politica degli esponenti siciliani e, in particolar modo, degli esponenti governativi, tra cui il sottosegretario Faraone.




martedì 26 luglio 2016

LEGGE "DOPO DI NOI", UN GRANDE PASSO AVANTI

Il  Dopo di noi reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno.
L'articolo 1 esplicita le finalità del disegno di legge, inteso a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della L. n. 18 del 2009.
In particolare, il disegno di legge disciplina:
§  misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di "fornire l'adeguato sostegno genitoriale" (articolo 1, comma 2). Le predette misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori; tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
§  misure di agevolazione per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trusts; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri; costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 1, comma 3).
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale ai disabili gravi privi del sostegno familiare, di cui al precedente articolo 1, comma 2, siano definite nell'àmbito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio relativi ai settori assistenziali diversi da quello sanitario. Tale procedimento (ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) consta, tra l'altro, di una legge statale e, nelle more di adozione di quest'ultima, di un'intesa in sede di Conferenza unificata Stato- regioni- province autonome- città ed autonomie locali.
Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, nelle more del completamento del suddetto procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, definisca gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai disabili in oggetto, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito dal successivo articolo 3.
Inoltre, una norma prevede che le regioni e le province autonome (nell'àmbito delle risorse disponibili a legislazione vigente) assicurino l’assistenza sanitaria e sociale ai disabili gravi privi del sostegno familiare (di cui all'articolo 1, comma 2) anche mediante l’integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni e garantiscano i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.
L'articolo 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.
L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa nella suddetta sede di Conferenza unificata. Con la medesima procedura si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo. Si prevede, inoltre, che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano: i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti; le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte; le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
L'articolo 4 specifica che il Fondo è destinato, in particolare, alle seguenti tipologie di intervento, in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, di cui al precedente articolo 1, comma 2:
§  attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
§  realizzazione, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
§  realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
§  sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Viene, infine, sancita la possibilità di compartecipazione delle regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nell'assistenza ai disabili e delle famiglie che si associano per le medesime finalità, al finanziamento dei programmi e all'attuazione dei predetti interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze.
L'articolo 5 eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.
L'articolo 6 disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, se destinati in favore di disabili gravi:
§  costituzione di trusts;
§  costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'art. 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo);
§  costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario può essere costituito anche da un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza.
Il comma 2 specifica che le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo 6 sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell'atto) l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle medesime esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico:
§  sia fatto per atto pubblico;
§  identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurne il rischio di istituzionalizzazione;
§  individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione;
§  contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;
§  destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico;
§  identifichi il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del gestore o del fiduciario;
§  stabilisca il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data della morte del disabile e definisca la destinazione del patrimonio residuo.
Il comma 1 dispone che i beni ed i diritti oggetto dei negozi giuridici in esame siano esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, mentre il successivo comma 6 prevede che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trusts o dei fondi speciali in esame e per gli atti di costituzione dei suddetti vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa; tali esenzioni ed agevolazioni sono concesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 10).
Il comma 7 dispone che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal gestore o dal fiduciario siano esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 10).
Il comma 4 prevede (sempre per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017, ai sensi del comma 10) che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e di diritti reali in favore dei suddetti soggetti godano dell'esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Resta ferma l’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti - alla morte del beneficiario - dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico (comma 5); in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
Il comma 8 prevede che, in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei trusts o nei fondi speciali in esame, i comuni possano stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 9 riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (comma 10), la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trusts o dei fondi speciali in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui.
Il comma 11 demanda le modalità di attuazione del presente articolo 6 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 7 demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'avvio di campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e delle altre forme di sostegno per i disabili gravi privi del sostegno familiare, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale dei disabili.
L'articolo 8 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sull'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9. La relazione deve altresì illustrare l'effettivo andamento delle minori entrate - rispetto alla normativa previgente - derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
Il comma 1 dell'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente disegno di legge. La copertura è costituita, in via principale, dall'integrale impiego delle risorse - pari a 90 milioni di euro annui - del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare (Fondo istituito dall'art. 1, comma 400, della L. 28 dicembre 2015, n. 208).
Il successivo comma 2 dispone che le eventuali risorse derivanti da una differenza strutturale tra la misura della suddetta copertura e le effettive minori entrate (determinate dalla presente legge) confluiscano, a decorrere dall’anno di quantificazione, nel Fondo di cui al precedente articolo 3.

L'articolo 10 prevede che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

venerdì 22 luglio 2016

RIFIUTI: INEVITABILE NUTRIRE DUBBI SU CROCETTA

"Siamo solidali nei confronti del Ministro Galletti e dello staff tecnico del dicastero dell'Ambiente per lo sforzo con il quale affrontano la complicatissima vicenda dell'emergenza rifiuti in Sicilia.
E' inevitabile però nutrire dubbi sulla capacità del Presidente della Regione Crocetta a mantenere gl'impegni assunti oggi".
 Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Ambiente del Senato Giuseppe Marinello a margine dell'incontro tra il Ministro dell'Ambiente e il Governatore della Sicilia.
 "Se ritardi e inadempienze dovessero continuare, sarà necessario assumere decisioni drastiche, a cominciare dal commissariamento che esautori il Governatore Crocetta e accompagni i siciliani verso il ritorno alla normalità
Lo scenario delineato in questi giorni nella relazione della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti assolutamente impietosa e l'immagine della Sicilia deturpata dai sacchetti, in piena stagione estiva, un danno soprattutto per l'economia locale e nazionale

mercoledì 13 luglio 2016

EMERGENZA RIFIUTI: SERVONO I COMMISSARI AD ACTA

Serve un segnale forte e al contempo di discontinuità. Credo che il Governo nazionale debba intervenire avocando al Ministero dell'Ambiente la gestione dell'emergenza rifiuti e nel contempo nominare dei commissari ad acta per gli interventi necessari. Commissari che devono essere estranei a tutti i soggetti che a diverso titolo si sono sin qui occupati in Sicilia dell'emergenza rifiuti. 
Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione a Roma con l'assessore regionale Vania Contrafatto e alcuni senatori siciliani pure preoccupati per quanto sta accadendo nell'isola e stanchi della politica di Crocetta che va avanti a tentativi, quasi sempre mal riusciti e che hanno generato solo problemi, emergenze e caos.

venerdì 1 luglio 2016

SANITA': DDL CONCORRENZA E SCONTI ALLE FARMACIE RURALI

Da 387 mila a 450 mila euro il tetto per consentire alle farmacie rurali di fruire di sconti e agevolazioni, da 228 a 300 mila euro il tetto di fatturato massimo per le farmacie a basso fatturato. Sono i contenuti di un emendamento al Ddl concorrenza firmato dai senatori Giuseppe Marinello (Ncd-Udc) Hans BergerKarl ZellerAlbert Laniece (Autonomie) ed Emanuela Munerato (Gruppo Misto): se ne discute in questi giorni in Commissione industria in Senato. Si parla anche di temi come la concentrazione delle farmacie e del patent linkage sui brevetti, intanto però l'obiettivo è «valorizzare il ruolo sociale delle piccole farmacie e delle farmacie che operano in aree svantaggiate.

La misura modifica l'articolo 1, comma 40 della legge n.662 del 1996 il quale - spiega il senatore Marinello - disciplina gli sconti in favore del Servizio sanitario nazionale sui rimborsi dei medicinali erogati dalle farmacie». «La legge 662/96 - continua Marinello - fissa particolari forme di favore per le farmacie rurali sussidiate, il cui fatturato annuo in regime Ssn al netto dell'Iva non supera cioè lire 750 milioni pari ad euro 387.342,68 (le farmacie rurali con indennità di residenza godono di una quota di sconto in favore del Ssn limitata, pari all'1,5 %). Un'ulteriore condizione di favore è stabilita per le farmacie, con un fatturato annuo in regime di Ssn al netto dell'Iva non superiore a lire 500 milioni (258.228,46 euro) per le quali le percentuali di sconto previste in favore del Ssn sono ridotte del 60%. Il legislatore ha voluto assicurare, sull'intero territorio nazionale, un particolare regime di favore, tenuto conto della funzione sociale e sanitaria ricoperta da queste farmacie che in molte realtà rappresentano gli unici presidi sempre disponibili e agevolmente accessibili per la popolazione. Da molti anni però, i limiti di fatturato sopra evidenziati sono rimasti immodificati, divenendo ormai del tutto incongrui con la realtà attuale e con i fatturati odierni delle farmacie. Restano escluse dalle agevolazioni molte farmacie che necessiterebbero di un sostegno. 
Da qui la necessità di ampliare la platea dei beneficiari, aumentando i rispettivi fatturati, cosa che l'emendamento propone disponendo l'innalzamento delle soglie a 450.000 euro per le farmacie rurali, e a 300.000 euro per la seconda tipologia di farmacie. L'aumento dei limiti di fatturato e il conseguente ampliamento della platea dei beneficiari comporta maggiori oneri per 9.206.178 milioni annui, a cui si provvede con un taglio delle risorse di parte corrente riservate dall'ultima legge di stabilità ai Ministeri».

Marinello si sofferma in particolare sulle farmacie rurali dei centri sotto 5 mila abitanti: «Offrono una sanità di prossimità che va nella logica del principio, tanto enunciato e poco praticato, della farmacia dei servizi che non solo dispensa il farmaco ma mette in relazione il cittadino con il Ssn. Noi abbiamo deciso di tutelare farmacie soprannumerarie e rurali. Chi parla di liberalizzare la pianta organica non capisce i rischi di un accentramento delle farmacie in aree vantaggiose anziché in aree marginali. Si rischia che nei piccoli paesi non vi sia più un servizio fondamentale che offre un'assistenza anche la notte e i festivi, in un contesto dove il farmacista vive talora a brevissima distanza o nello stesso immobile dov'è il dispensario. Se deliberassimo che questo farmacista può andare dove vuole, se lo incentivassimo ad aprire nel centro commerciale a valle, o gli alleggerissimo i principi di reperibilità, avremmo farmacie aperte H24 in aree popolose dove però già c'è una copertura e creeremmo difficoltà in aree spesso popolate da anziani con difficoltà di spostamento dove sporadici interventi notturni del farmacista valgono oro colato perché salvano vite: si pensi alla dispensazione di ossigeno e farmaci e presidi per l'urgenza la cui distribuzione non può rispettare unicamente criteri di efficienza economica».

http://www.farmacista33.it/ddl-concorrenza-e-sconti-alle-rurali-marinello-tutelare-la-sanita-di-prossimita/politica-e-sanita/news--36464.html 

MEDAGLIA AL MERITO DIPLOMATICO CONFERITAMI DALLA REPUBBLICA DI TAIWAN

Sono fiero e orgoglioso di condividere con voi questa gioia.  Medaglia al merito diplomatico conferitami dal Ministro degli Affari Esteri...