La Camera, considerato che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di una specifica sanzione per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, consistente nella confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che furono destinati a commettere il reato;
la sanzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 348 che prevede per chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516;
l'ordinamento prevede ulteriori norme contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici, ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tali illecite attività sono punite ai sensi dell'articolo 141 del testo unico medesimo, con una sanzione esigua: la chiusura dei locali e il sequestro delle attrezzature, salvo il rinvio all'articolo 348 del codice penale;
appare auspicabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che «ritaglino» e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono in pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto possibile, la reiterazione dei reati;
un ulteriore comportamento illecito si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice;
le sanzioni a carico di tali figure che violano la fede pubblica sono pertanto da ritenersi «bagattellari», cioè talmente ridotte da non costituire alcuna deterrenza per coloro che intendono proseguire nell'attività illecita,
l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di una specifica sanzione per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, consistente nella confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che furono destinati a commettere il reato;
la sanzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 348 che prevede per chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516;
l'ordinamento prevede ulteriori norme contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici, ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tali illecite attività sono punite ai sensi dell'articolo 141 del testo unico medesimo, con una sanzione esigua: la chiusura dei locali e il sequestro delle attrezzature, salvo il rinvio all'articolo 348 del codice penale;
appare auspicabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che «ritaglino» e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono in pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto possibile, la reiterazione dei reati;
un ulteriore comportamento illecito si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice;
le sanzioni a carico di tali figure che violano la fede pubblica sono pertanto da ritenersi «bagattellari», cioè talmente ridotte da non costituire alcuna deterrenza per coloro che intendono proseguire nell'attività illecita,
impegna il Governo:
a valutare una modifica dell'articolo 348 del codice penale tendente ad incrementare fortemente la sanzione pecuniaria per l'esercizio abusivo di una professione;
a valutare una modifica dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 tendente ad incrementare fortemente la sanzione pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
a valutare una modifica dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 tendente ad incrementare fortemente la sanzione pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
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