martedì 30 agosto 2011

PEDOFILI FUORI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito «TUEL»), all'articolo 59, comma 1, prevede gli istituti giuridici della sospensione e della decadenza di diritto per i soggetti che abbiano riportato una condanna, non definitiva, per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale.
      Si tratta di particolari fattispecie criminose, la cui pericolosità ha indotto il legislatore a comprimere il diritto di elettorato passivo in capo ai soggetti condannati in via definitiva, ovvero a procedere alla sospensione o alla decadenza del loro incarico nel caso di condanne non ancora definitive, al fine di proteggere l'integrità, la trasparenza e l'efficienza dei pubblici uffici da condotte illecite poste in essere
 da soggetti interni all'amministrazione stessa.
      Accanto ai reati contro la pubblica amministrazione e al delitto di associazione di stampo mafioso, tuttavia, sussistono ulteriori figure delittuose di analoga gravità e pericolosità sociali, nei confronti delle quali il TUEL non prevede alcuna sanzione per gli amministratori locali.
      Si fa riferimento, in particolare, ai reati contro la persona che hanno come vittime i minori, quali la violenza sessuale sui minori, la prostituzione e la pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, disciplinati dagli articoli 600-bis e seguenti del codice penale e dall'articolo 609-quater del medesimo codice.
      I suddetti reati, pur non presentando una diretta connessione con l'attività amministrativa e con l'interesse pubblico strettamente inteso, assumono comunque un notevole disvalore sociale agli occhi dell'opinione pubblica, in quanto la loro gravità ridimensiona la percezione di affidabilità del cittadino nei riguardi dell'amministratore pubblico.
      Si tratta dei delitti che, più comunemente, vengono ascritti alla categoria dei «reati di pedofilia», nei confronti dei quali il legislatore ha previsto una disciplina ad hoc, attraverso la legge 15 febbraio 1996, n. 66 («Norme contro la violenza sessuale»), che ha aggiunto al codice penale i nuovi reati di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies) e la legge n. 269 del 1998 («Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»), che ha introdotto nel nostro codice penale i nuovi reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis), di pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater) e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies).
      La proposta di legge si muove nella direzione di estendere la portata dell'articolo 59 del TUEL anche alle suddette fattispecie delittuose prevedendo, nelle ipotesi di condanna non definitiva, la sospensione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche in questione.       L'estensione applicativa ai delitti di pedofilia avviene novellando il comma 1, lettera a), dell'articolo 59 del TUEL, integrando con i reati di cui sopra l'elenco dei reati già previsti dalla norma.
      Per quanto concerne gli incarichi pubblici di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale, la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», prevedeva il medesimo istituto della sospensione dalle cariche di consigliere regionale, presidente della giunta regionale e assessore regionale per coloro i quali avessero ricevuto una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 314 e seguenti del codice penale, ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice e per i reati connessi. Tale normativa è stata successivamente abrogata dal TUEL, ma è rimasta in vigore per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali.
      Anche in tale caso, la normativa nulla dispone in ordine alle ipotesi in cui tali soggetti siano oggetto di una sentenza penale di condanna, non definitiva, per un reato attinente alla sfera della pedofilia.
      La proposta di legge interviene, invece, anche su questo aspetto, novellando il comma 4-bis, lettera a), dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, prevedendo un parallelismo tra la disciplina sanzionatoria applicata agli amministratori locali e quella relativa ai consiglieri regionali e ai componenti degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

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