La V Commissione,
premesso che:
la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, commi 331-334) ha disciplinato la corresponsione del cosiddetto «bonus bebè» del valore di 1.000 euro per ogni nuovo nato e adottato nel 2005. Tra i requisiti la legge ha previsto il limite di 50.000 euro di reddito complessivo per il nucleo familiare;
la comunicazione alle famiglie è avvenuta mediante lettera firmata dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi. Il messaggio personalizzato e il contenuto stesso, rivolto direttamente al nuovo nato citandolo per nome, nonché il tono colloquiale e amichevole utilizzato, hanno indotto le famiglie destinatarie a credere di rientrare nei parametri richiesti per la riscossione del suddetto bonus. Per questo motivo, molti genitori - felici per la possibile provvidenza in arrivo - hanno ritenuto in buona fede perché tratti in errore, che il requisito del limite di reddito fosse da riferirsi all'importo «netto» e non al «lordo»; peraltro, la lettera non suggeriva alle famiglie di servirsi di un CAAF o di un commercialista per verificare il possesso dei requisiti richiesti in merito al reddito;
il contesto descritto ha pertanto indotto circa 8.000 famiglie destinatarie della lettera del Presidente del Consiglio a compilare un'autocertificazione che riportava il reddito netto come putativamente ritenuto, senza consapevolezza alcuna di poter incorrere in una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
nelle scorse settimane - a distanza di cinque anni dai fatti descritti - sono state recapitate alle suddette 8.000 famiglie lettere che contestano l'indebita riscossione del bonus bebè - la missiva, inviata dal MEF - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, intima la restituzione dei 1.000 euro «illecitamente» riscossi, oltre al pagamento della sanzione amministrativa (3.000 euro) nel caso sia accertata la violazione del citato articolo 316/ter del codice penale. A tale proposito, la lettera informa che il pagamento dell'importo «a titolo di sanzione amministrativa dovrà essere effettuato solo dopo che il giudice penale si sarà pronunciato in merito alla punibilità della falsa autocertificazione»;
le famiglie coinvolte stanno vivendo giorni di grave ansietà per il rischio di incorrere in un reato penale e relativa sanzione, sebbene abbiano agito in totale buona fede;
le condizioni economiche delle famiglie italiane sono progressivamente peggiorate a causa della crisi internazionale;
la risposta del Sottosegretario Giovanardi, resa in Commissione affari sociali in data 21 luglio 2011, all'atto di sindacato ispettivo 5-05150, precisa che «tali famiglie sono tenute a restituire esclusivamente la somma indebitamente percepita, senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse o di sanzione, salvo che il fatto abbia determinato una condanna penale»;
il presunto reato riferito all'articolo 316-ter del codice penale è in procinto di essere prescritto (e in alcuni casi lo è già),
impegna il Governo:
tenuto conto delle circostanze accertate di fatto, che avvalorano l'errore putativo sopra descritto, ad assumere ogni iniziativa utile affinché gli uffici territoriali della ragioneria generale dello Stato provvedano alla acquisizione dei soli 1.000 euro.
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