Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Premesso che, per quanto all'opinione degli interroganti:
la legge n. 240, emanata sullo scorcio del 2010 dopo un intenso, persino estenuante, dibattito entro e fuori del Parlamento nella dichiarata (in questo caso unanime) esigenza di dar disciplina ad un ambito per molti anni sottratto ad una ragionevole visione organica, era connotata da alcune linee portanti che nell'articolato e nelle note di accompagnamento ne indicavano lo spirito;
nell'intento di apportare correttivi ad una diffusa distorta implicazione concretatasi nel porre in essere il principio costituzionale dell'autonomia universitaria, il legislatore interveniva in materia, senza volere, né potere, oscurare il disposto, limpido e chiaro, dell'art. 33 della Costituzione, ma neppure senza minimamente scalfire l'art. 6 della legge n. 168 del 1989 posto, per riserva di legge, a costante presidio e garanzia dell'"autonomia delle università";
la normativa del 2010 senza propositi di censura sul passato scaturito dalla legge del 1989, volendo piuttosto realizzare un dichiarato correttivo "virtuoso" alla pregressa "eccessiva" frammentazione e localizzazione determinatasi di fatto nelle procedure di reclutamento, si muoveva nell'intento di porre in essere una disciplina volta ad arrecare più prestigio in un quadro di maggiore efficienza, anche economica, all'istituzione universitaria;
nel contesto, infatti, di una complessiva riorganizzazione delle università, insieme all'"organizzazione del sistema universitario" (titolo I) e alla "qualità ed efficienza del sistema universitario" (titolo II), dopo una serie di disposizioni in tema di status dei docenti, specifica attenzione viene rivolta dal titolo III al "riordino della disciplina concernente il reclutamento";
l'art. 16, in particolare, dopo aver solennemente enunciato l'"istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale" con la precisazione della sua durata "temporale" («quadriennale»), ne puntualizza la natura: "attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori";...
Leggi qui il testo completo
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=746960
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