L'articolo 12 commi da 1 a 6 del
decreto-legge n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 135,
prevede la soppressione dell'Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione-Inran stabilendo che la destinazione delle
funzioni e del personale già dell'ex Inran, avvenga attraverso la
suddivisione di più soggetti, in contraddizione con quanto era stato
fatto in precedenza attraverso il decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito con modificazioni della legge n. 122 del 2010, che aveva
soppresso l'Ense (Ente nazionale sementi elette) e l'Inca (Istituto
nazionale conserve alimentari) accorpandoli nel nuovo Inran;
la suesposta disposizione che l'interrogante giudica inusuale rispetto ad altre situazioni analoghe e complessa dal punto di vista giuridico, non stabilisce contestualmente alla soppressione l'accorpamento in un unico ente subentrante, come ad esempio per il Cra (Centro di ricerche in agricoltura), ente vigilato dal ministero, ma rimanda ad una soluzione a giudizio dell'interrogante difficile, inconciliabile con le altre decisioni simili e senza alcuna logica scientifica o organizzativa né tantomeno condivisibile in termini di risparmi finanziari e di revisione della spesa pubblica;
il provvedimento di soppressione prevede infatti, attraverso l'introduzione di decreti non regolamentari tuttora non emanati, una nuova tripartizione del personale e delle funzioni, riassegnando quanto era stato in capo dell'Ense, all'ente risi (ente pubblico economico) e in capo dell'Inran al Cra, mettendo contestualmente in mobilità il personale in precedenza dell'Inca, determinando di conseguenza evidenti problemi organizzativi con pesanti ricadute negative nell'ambito dell'attività di ricerca e della programmazione;
l'interrogante rileva che in considerazione dei profili di criticità suesposti occorre prevedere un intervento volto a stabilire, sia pure nell'ambito della soppressione, l'accorpamento dell'intero ex Inran, nei confronti del Cra, in un ottica di valorizzazione della rete scientifica in campo agricolo, per una migliore organizzazione territoriale;
quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
se non ritenga opportuno assumere iniziative normative ad hoc volte a modificare le disposizioni contenute all'interno dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 135, nel senso di quanto riportato in premessa.
la suesposta disposizione che l'interrogante giudica inusuale rispetto ad altre situazioni analoghe e complessa dal punto di vista giuridico, non stabilisce contestualmente alla soppressione l'accorpamento in un unico ente subentrante, come ad esempio per il Cra (Centro di ricerche in agricoltura), ente vigilato dal ministero, ma rimanda ad una soluzione a giudizio dell'interrogante difficile, inconciliabile con le altre decisioni simili e senza alcuna logica scientifica o organizzativa né tantomeno condivisibile in termini di risparmi finanziari e di revisione della spesa pubblica;
il provvedimento di soppressione prevede infatti, attraverso l'introduzione di decreti non regolamentari tuttora non emanati, una nuova tripartizione del personale e delle funzioni, riassegnando quanto era stato in capo dell'Ense, all'ente risi (ente pubblico economico) e in capo dell'Inran al Cra, mettendo contestualmente in mobilità il personale in precedenza dell'Inca, determinando di conseguenza evidenti problemi organizzativi con pesanti ricadute negative nell'ambito dell'attività di ricerca e della programmazione;
l'interrogante rileva che in considerazione dei profili di criticità suesposti occorre prevedere un intervento volto a stabilire, sia pure nell'ambito della soppressione, l'accorpamento dell'intero ex Inran, nei confronti del Cra, in un ottica di valorizzazione della rete scientifica in campo agricolo, per una migliore organizzazione territoriale;
quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
se non ritenga opportuno assumere iniziative normative ad hoc volte a modificare le disposizioni contenute all'interno dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 135, nel senso di quanto riportato in premessa.
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