In Italia storicamente le accademie di belle Arti ed i conservatori di musica sono stati considerati istituzioni scolastiche, mentre negli anni novanta, la necessità di dare valore di tipo universitario ai diplomi rilasciati da queste istituzioni spinse le stesse a chiedere l'equipollenza con le università. Ciò anche con l'obiettivo di uniformarsi con le analoghe istituzioni comunitarie, che avevano lo status di università, per cui si verificava il paradosso che i professionisti esteri fossero formalmente più qualificati degli italiani pur avendo seguito lo stesso percorso di studi; nel 1999 il legislatore riordinò l'intera materia, attraverso la legge quadro 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie e dei conservatori, equiparandoli dunque alle istituzioni universitarie e ponendoli sotto la vigilanza del dipartimento università e ricerca;
La riforma del 1999 ha avuto un iter lentissimo e ad oggi, nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua approvazione, non sono ancora stati emanati tutti i decreti attuativi e sono peraltro rimaste irrisolte alcune questioni di fondamentale importanza, tra cui quella della corrispondenza dei titoli alta formazione artistica musicale e coreutica ai titoli universitari e quella dell'equiparazione del personale AFAM a quello universitario;
una lodevole intenzione di dare piena e completa attuazione alla citata legge si è concretizzata con l'approvazione in Senato del disegno di legge 1693 (progetto di legge 4822 al passaggio successivo alla Camera dei deputati) che prevede l'equipollenza dei diplomi accademici di I e II livello alle lauree umanistiche, rispettivamente triennali e magistrali; l'equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e dunque alle lauree magistrali; la messa ad ordinamento dei corsi accademici biennali di II livello, tuttora sperimentali, mentre per l'equiparazione del personale un emendamento è stato accolto come ordine del giorno; tale equiparazione, però, non tiene conto delle differenze sostanziali tra i due progetti formativi, ovvero della diversità tra vecchio e nuovo ordinamento;
inoltre, se è vero che il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, modificando l'articolo 4, comma 3, della legge n. 508 del 1999, ha disposto che i possessori dei diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della stessa legge n. 508 del 1999 sono ammessi, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello, si cancella inopinatamente una deliberazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2004, nella quale viene specificato che il diploma di vecchio ordinamento è equipollente al I livello del nuovo ordinamento e che l'accesso al II livello prevede il possesso di un diploma tradizionale del vecchio ordinamento e di un diploma di maturità di scuola superiore; del resto anche confrontando i piani di studio del vecchio ordinamento con quelli previsti dai bienni di II livello, è impensabile poterli mettere sullo stesso piano, sia per quanto concerne la preparazione specifica musicale, sia per il livello di cultura generale;
bisogna poi evidenziare che un diploma di conservatorio, conseguito con il vecchio ordinamento, frutto di un percorso di studi che non prevedeva all'atto dell'iscrizione neanche il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, è equipollente ad un diploma di II livello, cioè alle lauree magistrali, penalizzando professionalmente (ed economicamente) numerosi soggetti che hanno frequentato i bienni superiori;
a ciò si aggiunga che, ad oggi, la quasi totalità di coloro che hanno conseguito il diploma di II livello e degli attuali iscritti è composta da musicisti ed insegnanti precari che hanno ritenuto utile proseguire la loro formazione ed il loro aggiornamento anche nella speranza di poter migliorare la loro situazione professionale. Una speranza peraltro basata sulle premesse contenute nell'istituzione di questi corsi: a titolo superiore sarebbe corrisposto un punteggio superiore in qualunque graduatoria, e la nascita di graduatorie e classi di concorso specifiche -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire affinché sia rispettato quanto disposto dal decreto ministeriale 8 gennaio 2004 di cui in premessa e venga previsto che i diplomi finali rilasciati dai conservatori al termine dei percorsi formativi del vecchio ordinamento siano equipollenti ai diplomi accademici di I livello, purché congiunti ad un titolo di studio pari ad un diploma di maturità quinquennale
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=55808&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27+%7C+%27CAMERA%27
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