Legislatura 17ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 16/05/2017
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 401 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
- si rileva che il Governo ha adottato entro la scadenza dei termini, come previsto dall’articolo 14 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), lo schema di decreto legislativo(Atto Governo 401)recante "attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, novella la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e la procedura medesima di VIA";
- lo schema di decreto promuove l’obiettivo, fortemente condiviso dalla Commissione, della efficacia e dell’efficienza delle procedure amministrative in materia di VIA, introducendo significative modifiche sia nell’ambito di applicazione della normativa sia nelle modalità di espletamento delle procedure; in quest’ottica risulta di particolare importanza l’impianto normativo dell’articolo 17 nella parte in cui è volto ad assicurare una certezza dei tempi dei procedimenti;
- la procedura di valutazione di impatto ambientale rappresenta il principale strumento normativo per valutare gli effetti significativi determinati dalla realizzazione di un’opera e garantire la tutela, costituzionalmente riconosciuta, dell’ambiente nonché degli ecosistemi naturali e del patrimonio naturale e paesaggistico, con importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale del nostro paese;
- appare opportuno rilevare l’opportunità di avere nel nostro ordinamento un quadro organico e coerente che, nel coniugare la necessità di tutela dell’ambiente e di garantire la riduzione della complessità amministrativa per aumentare l’efficienza economica del sistema produttivo e infrastrutturale, individui delle corrette procedure autorizzative riducendo al contempo le tempistiche e la discrezionalità nei processi decisionali e autorizzativi, a favore di criteri chiari, univoci e non interpretabili che riducano i contenziosi;
- tale miglioramento delle procedure e la capacità di rendere efficaci i procedimenti amministrativi deve, sempre e comunque, promuovere l’innalzamento della qualità progettuale e di valutazione degli studi di impatto ambientale, al fine di garantire la realizzazione di interventi migliori e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che consentire lo snellimento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle autorità competenti; deve altresì garantire la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, definendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. In merito alla questione della cosiddetta "VIA postuma" è da sottolineare la necessità di una rigorosa definizione dei procedimenti e dei criteri per i progetti realizzati o in corso di realizzazione, oggetto di annullamento degli atti in sede giurisdizionale o in autotutela, fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia al momento dell' assegnazione all' interessato, da parte dell' autorità competente, del termine entro il quale avviare il nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA. Da ultimo, destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali;
- il raggiungimento di tali importanti obiettivi dipende soprattutto dal buon andamento e dall’efficacia dell’attività amministrativa e tecnica dell’autorità competente e della "Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS", come indicata all’articolo 6 del presente decreto che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' per tali motivi che si ritiene che sia necessario rafforzarne il ruolo istituzionale e la dotazione organica, utilizzando anche personale individuato tra gli appartenenti al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), all’ENEA e ad altri Enti di ricerca; considerata la complessità e la delicatezza dei compiti che la Commissione sarà chiamata a svolgere, i componenti nominati, con decreto del Ministro dell’Ambiente, devono garantire la terzietà, l’indipendenza e la professionalità, oltre che la moralità e l’imparzialità; pertanto la selezione dei candidati, non potrà che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze e delle professionalità delle candidature pervenute in base ai profili definiti dall’avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;
- assolutamente essenziale, in fine, risulta la razionalizzazione e il rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico nelle procedure di VIA e assoggettabilità a VIA, dal momento che esse, oltre a garantire il fondamentale coinvolgimento delle popolazioni interessate dalla realizzazione di opere che possono avere un impatto profondo sul territorio, sull'ambiente e sulla loro stessa salute, nonché l'apporto ed informazioni che potrebbero altrimenti non essere a disposizione delle autorità competenti, permetterebbero un intervento degli interessati nella fase inziale di progettazione delle opere, tale da favorire ab origine una riduzione dell'eventuale opposizione e dei possibili contenziosi, e conseguentemente una maggiore efficienza complessiva;
tutto ciò premesso, esprime parere favorevole,
con le seguenti condizioni:
1) nonostante l’articolo 1, nell’ambito delle finalità della "valutazione ambientale", definisca come "impatti" solo gli effetti "significativi" diretti e indiretti di un progetto su una serie di fattori, l’articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 5 del Codice dell’ambiente, nell’ambito delle "Definizioni", non contiene un’analoga definizione del termine "impatto" e circoscrive, invece, le procedure di valutazione ambientale a quei progetti che abbiano "impatti ambientali negativi"; la Direttiva indica quale oggetto, al contrario, i progetti che abbiano "impatti ambientali significativi e negativi". Tale definizione va reintrodotta sia all'articolo 2 del Codice come novellato, sia negli articoli seguenti come modificati dallo schema di decreto. Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole "impatti ambientali negativi" con le seguenti: "impatti ambientali significativi e negativi".
2) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), è stabilito che il progetto da sottoporre a procedure di VIA sia il "progetto di fattibilità", di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, (nuovo Codice Appalti). A tal riguardo, si ritiene che debba essere garantito un adeguato livello di approfondimento degli elaborati progettuali che garantisca criteri certi e oggettivi, favorendo l'efficacia e la rapidità delle procedure relative a VIA e assoggettabilità a VIA. Tale livello di definizione appare non idoneo ad una valutazione degli impatti ambientali effettivi, e rischia effetti negativi altresì sull'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini nelle diverse fasi di sviluppo progettuale. Conseguentemente, al novellato articolo 5 del Codice, comma 1, lettera g), sostituire le parole: "o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20" con le seguenti: "e a quanto stabilito dalle linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipologie di opere e impianti sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
3) l'articolo 3 dello schema di decreto che sostituisce interamente i commi da 5 a 11 del Codice dell'ambiente, dà facoltà al Ministro dell'ambiente, in casi eccezionali, di esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora esse incidano negativamente sulle finalità del progetto medesimo. Tale disposizione potrebbe prestarsi ad una interpretazione non coerente con quanto disposto della direttiva 2014/52/UE, rischiando di creare un regime di esenzione discrezionale, non ancorato a parametri oggettivi, rinviando ad una diversa forma di valutazione ambientale non tipizzata. Sul punto, tra l'altro, anche la Conferenza Stato-Regioni, audita in Commissione ambiente del Senato, ha individuato la non conformità del decreto con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (legge n. 114 del 2015). Conseguentemente, all'articolo 6 del Codice come novellato apportare le seguenti modificazioni:
1. al novellato comma 7, lettera b), si conferma la VIA per alcuni progetti ricadenti all'interno di aree naturali protette, ma essa va estesa anche ai siti della rete Natura 2000: conseguentemente, al novellato comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "e ai siti ricadenti in Rete Natura 2000";
2. al novellato comma 7, lettera d), relativo alla sottoposizione a VIA di estensioni o modifiche di progetti, è assente il riferimento ai progetti in VIA regionale: conseguentemente, al novellato comma 7, lettera d), dopo le parole: "modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II", inserire le seguenti: "e nell'allegato III";
3. il nuovo comma 11 stabilisce che in casi eccezionali il Ministero dell’ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico. Conseguentemente, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "con riguardo a singoli interventi disposti in via d’urgenza al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone."
4) L'articolo 6, che sostituisce l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, definisce i compiti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che viene posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente, nonché i criteri per la scelta dei suoi membri; per assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione, viene altresì istituito un apposito Comitato tecnico-istruttorio. Conseguentemente, si ritiene necessario introdurre al nuovo articolo 8 del Codice le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente" con le seguenti: "istituita presso il Ministero dell'ambiente";
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "I commissari sono nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare attenzione al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all'ENEA e agli altri enti di ricerca, i professionisti e gli esperti nonché personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione ambientale e il diritto ambientale. Della commissione un membro, in possesso delle medesime qualifiche, viene indicato dalla Conferenza Stato-Regioni.";
c) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono individuati tra gli appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, all'ENEA e ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino ad un massimo di sei unità, nei ruoli di competenza del Ministero della salute o dell'Istituto Superiore di Sanità. Un membro del comitato, in possesso delle medesime qualifiche, viene indicato dalla Conferenza Stato-Regioni. I componenti del Comitato, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta."
d) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "e sono definiti requisiti e criteri per la selezione dei componenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi pubblici";
e) al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: "e per gli iscritti agli ordini professionali la violazione è segnalata dall'autorità competente". Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo;
f) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province autonome, queste ultime assicurano, prevedendo apposite procedure di selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione ambientale e il diritto ambientale, che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche e, laddove necessario, si avvalga altresì di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. "
5) L'articolo 8 dello schema di decreto sostituisce interamente l'articolo 19 del Codice dell'ambiente, che come novellato definisce le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Non sono tuttavia previste, entro tale procedimento, forme di consultazione pubblica. Inoltre, è prevista la pubblicazione via web dello studio preliminare ambientale, ma l'automatismo nell'esclusione di alcuni dati dalla pubblicazione per il solo fatto che il proponente indichi che essi sono coperti da segreto industriale non garantisce compiutamente il bilanciamento da effettuare tra l’interesse alla riservatezza e l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni che devono essere invece vagliate dall’autorità competente che dovrebbe poter accogliere o respingere la richiesta di secretazione. Tale impostazione non appare pienamente in linea con i principi posti dalla direttiva 2014/52/UE a garanzia dell’informazione e della partecipazione del pubblico, la quale prevede all'articolo 6 che il pubblico sia avvisato "per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata" e che "Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite l'indagine pubblica". Conseguentemente, nell'articolo 19 come sostituito dallo schema di decreto:
a) al comma 2, sostituire le parole: ", esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente" con le seguenti: "con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla medesima autorità. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall’autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali.";
b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, e può intervenire entro il medesimo termine con osservazioni sui contenuti dei chiarimenti ed integrazioni di cui al comma 5, che devono essere anch'essi pubblicati in termini congrui sul sito web dell'autorità competente.";
c) al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa."
6) all’articolo 9, che sostituisce l’articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, al comma 1 dopo le parole "svolgimento della procedura di VIA" aggiungere il seguente periodo " , sulla base di quanto disposto dalle Linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare";"
7) L'articolo 10 dello schema di decreto sostituisce interamente l'articolo 21 del Codice, che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale. Anche in questo caso, è prevista l'automatica esclusione dalla pubblicazione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da segreto industriale, senza vaglio dell'autorità competente, né è prevista una fase dedicata all'istruttoria e alla partecipazione del pubblico, con la fissazione di termini minimi prima dei quali l'autorità competente non può emettere il proprio parere. Conseguentemente, all'articolo 21 come sostituito:
a) al comma 1 dopo le parole "studio di impatto ambientale" aggiungere il seguente periodo ", sulla base di quanto disposto dalle Norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare";
b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla medesima autorità. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall’autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali.";
c) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Entro venti giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente.";
d) al comma 3, sostituire le parole: "entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web" con le seguenti: "entro quaranta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web e comunque non prima di dieci giorni dalla chiusura del termine di cui al comma 2-bis".
8) All'articolo 11, che modifica l'articolo 22 del Codice dell'ambiente, si definiscono i contenuti dello studio di impatto ambientale secondo le indicazioni di cui all'Allegato VII. Tuttavia esse risultano troppo sintetiche per garantire il rafforzamento della qualità della procedura. Sembra dunque necessario affidarsi a nuove norme tecniche (di cui si propone l'emanazione al successivo 25), sulla base delle quali il proponente predisponga il SIA. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, del Codice come sostituito dallo schema di decreto, dopo le parole: "i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto" inserire le seguenti: ", delle Norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA,".
9) l'articolo 12 dello schema di decreto sostituisce interamente l'articolo 23 del Codice, che definisce le fasi del procedimento di VIA. Anche in questo caso, è prevista l'automatica esclusione dalla pubblicazione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da segreto industriale, senza vaglio dell'autorità competente. Conseguentemente, all'articolo 23, del Codice, come sostituito:
a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla medesima autorità";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa."
10) l'articolo 13 dello schema di decreto sostituisce interamente l'articolo 24 del Codice, relativo alla consultazione del pubblico, all'acquisizione dei pareri e alle consultazioni transfrontaliere. È stabilito che l'avviso pubblico relativo alla presentazione dell'istanza e al deposito della comunicazione, così come delle eventuali integrazioni, sia dato esclusivamente sul sito web dell'autorità competente. Inoltre, si stabilisce che, qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest’ultimo vengano concessi solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni, anche in caso di integrazioni o modifiche sostanziali di elaborati o del progetto. Infine, lo schema di decreto non prevede una norma di coordinamento tra la consultazione del pubblico in fase di VIA e la fase del dibattito pubblico previsto dal nuovo codice degli appalti. Conseguentemente, all'articolo 24, come sostituito:
a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Deve essere dato altresì specifico avviso mediante pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale nel luogo interessato dal progetto." Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sul sito web";
b) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: "I termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.";
c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "entro i successivi quindici giorni" con le seguenti: "non oltre dieci giorni", aggiungere in fine le seguenti parole: " e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale ";
d) dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Le forme di consultazione del pubblico, di cui al presente articolo, sono garantite distintamente dal dibattito pubblico, previsto all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
11) L'articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l'articolo 25 del Codice dell'ambiente, ora rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA". Il comma 6 dell'articolo 25 sostituito stabilisce che il provvedimento di VIA abbia efficacia temporale comunque non inferiore a tre anni e definita nel provvedimento stesso, sulla base dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. La disposizione lascia all’amministrazione competente un’ampia discrezionalità nella definizione della scadenza temporale della VIA limitandosi a prevedere un termine minimo di efficacia ma non un termine massimo, e in ogni caso si rileva che il termine minimo di tre anni può risultare non congruo. Conseguentemente, all'articolo 25, comma 6, come sostituito, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti "cinque anni" e al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "che è inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA".
12) l’articolo 17 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l’articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, stabilisce che nell’ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta da parte dell’autorità competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA. Si ritiene che, laddove siano accertati impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, come stabilito al comma 6, si debba prevedere l’apertura di una fase partecipativa del pubblico al fine dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di un’eventuale modifica del provvedimento di VIA. Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 6, del nuovo testo, inserire il seguente comma: "6-bis. Nei casi di cui al comma 6, l’autorità competente dispone, entro i trenta giorni successivi, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini della valutazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati."
13) l'articolo 18 dello schema di decreto sostituisce l'articolo 29 del Codice dell'ambiente relativo al sistema sanzionatorio, al fine di garantire la sua razionalizzazione e consentire una maggiore efficacia nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni, definendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; risulta dunque necessario, considerata l'entità dei progetti interessati dalle procedure di assoggettabilità a VIA o dalle procedure di VIA, prevedere forme di proporzionalità delle sanzioni al valore complessivo del progetto. Conseguentemente, all'articolo 29 del Codice, come modificato:
a) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il valore massimo della sanzione può essere aumentato in proporzione al valore complessivo dell'opera";
b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il valore massimo della sanzione può essere aumentato in proporzione al valore complessivo dell'opera";
14) l’articolo 22 dello schema di decreto legislativo interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente. In particolare, con modifica dell'Allegato II e l'inserimento dell'Allegato II-bis si stabilisce che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun o esplosivi, oggi sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a verifica di assoggettabilità. Si ritiene opportuno restare sulla previsione normativa oggi vigente. Conseguentemente, all'articolo 22:
a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: "7.3) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo";
b) al comma 2, Allegato II-bis, punto 1), sopprimere le lettere h) ed i).
15) l'articolo 25 dello schema di decreto prevede le disposizioni attuative necessarie alla pronta attuazione di quanto previsto dalle modifiche apportate al Codice dell'ambiente in materia di VIA. In particolare, è prevista l'adozione di 7 decreti ministeriali, tra i quali si ritiene di segnalare la predisposizione, prevista al comma 5, di linee guida per i rilievi geofisici mediante air gun o esplosivo, approvate con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico; e, al comma 6, di linee guida per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle piattaforme offshore di coltivazione degli idrocarburi e delle infrastrutture connesse, approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per l’ambiente.A tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della lotta ai cambiamenti climatici favorire l’incentivazione di fonti di energia rinnovabili quali l’eolico e il moto ondoso, limitando all’uso esclusivo delle suddette piattaforme alla riconversione in parchi eolici o alla produzione di energia da moto ondoso; al contempo, viste le difficoltà operative riscontrate nella riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologicamente obsoleti, proporre di introdurre una semplificazione normativa per la realizzazione della ricostruzione integrale dei parchi eolici terrestri. Inoltre, l’articolo 26 dello schema di decreto prevede le abrogazioni necessarie al coordinamento della nuova disciplina della VIA con il quadro normativo vigente. In particolare, è prevista l’abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377", che viene sostituito con l’Allegato VII inserito all’articolo 22 del decreto in oggetto. Tuttavia, i contenuti di tale allegato risultano troppo sintetici per garantire il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale. Sembra dunque necessario, contestualmente all'abrogazione di un testo ormai obsoleto, procedere in tempi rapidi all'emanazione di nuove norme tecniche, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, con un elevato livello di dettaglio e di approfondimento in grado di garantire coerenza ed uniformità nella predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte dei proponenti nonché nella predisposizione dei pareri di compatibilità ambientale e nelle fasi di monitoraggio e verifica da parte dell’Autorità proponente. Conseguentemente, all'articolo 25:
a) al comma 5, dopo le parole "le regioni e le province autonome," aggiungere le seguenti "avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA," ed aggiungere in fine le seguenti parole: ", al fine di contenerne l’uso così come l’impatto ambientale ingenerato da tali attività."
b) al comma 6, sostituire le parole "o destinazione ad altri usi," con la seguente: "e", e aggiungere in fine il seguente periodo: "da destinare ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per l’integrale ricostruzione di parchi eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e il parziale riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti";
c) dopo il comma 7 inserire i seguenti:
"7-bis. Con decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del supporto tecnico di ISPRA sono adottate Norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'Allegato VII del presente decreto, che posseggano un elevato grado di dettaglio e di approfondimento tale da garantire coerenza ed uniformità nella predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte dei proponenti nonché nella predisposizione dei pareri di compatibilità ambientale e nelle fasi di monitoraggio e verifica.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le Linee guida, predisposte dall’ISPRA, che definiscono per quali tipologie di opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
16) L'articolo 16 dello schema di decreto sostituisce l'articolo 27 del Codice, in materia di provvedimento unico in materia ambientale, che riunisce in un unico provvedimento ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale. Tra i titoli autorizzativi ricompresi nel provvedimento unico vi è anche l'autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In materia, ad oggi, resta tuttavia un problema di attribuzione di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che alcune Regioni - quali la Toscana, Emilia Romagna e Lombardia - hanno stabilito che per le opere viarie la competenza del deposito della verifica sismica rimane in capo allo Stato. Su tale materia il Consiglio superiore dei lavori pubblici si era espresso già nel 2006 sollecitando la necessita di un intervento normativo che sciogliesse tale difficoltà di attribuzione di competenze, tanto più urgente da chiarire oggi alla luce dei recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia distruggendo numerose opere viarie. Conseguentemente, all'articolo 27 come modificato, comma 2, lettera h), dopo le parole "autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" aggiungere le seguenti: "da perfezionare come verifica di ottemperanza in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori. Per le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della procedura di cui all’articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al deposito del progetto, oltre che presso l’Autorità competente individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di competenza, anche presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.";
e con le seguenti osservazioni:
1) l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 5 del Codice dell'ambiente, sostituendo alcune "definizioni" già recate dal Codice o introducendone di nuove. In particolare, si osserva che al comma 1, lettera g), è introdotta la nuova lettera o-ter) che definisce la "condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.": essa è prescrizione vincolante "se richiesta dal proponente", cosa che sembrerebbe di fatto limitare la possibilità per l'ente competente di imporre prescrizioni, in particolare laddove si confronti tale definizione con quella recata alla nuova lettera o-quater) che reca la "condizione ambientale del provvedimento di V.I.A." che non contiene questo inciso, lasciando quindi la possibilità all'ente competente di imporre le prescrizioni che ritiene opportune.
2) All'articolo 3, che modifica l'articolo 6 del Codice dell'ambiente recante l'"Oggetto della disciplina", il novellato comma 9 rafforza la criticità evidenziata alla "Condizione" n. 3, punto 2, almeno per le categorie di progetti elencati negli allegati II e III (progetti sottoposti a VIA). Sembra necessario, al fine garantire il completo allineamento della norma con la direttiva europea 2014/52/UE, con particolare riferimento alle modifiche progettuali, definire con più precisione l’ambito di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e della procedura di VIA secondo quanto previsto dalla Direttiva europea.
3) Relativamente al medesimo articolo 3, si ritiene utile valutare la possibilità di estendere l’applicabilità del pre-screening ai casi di "adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti", prevedendo, altresì, che le relative liste di controllo da predisporre con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, dello schema di decreto possano essere adottate anche in relazione a specifiche categorie progettuali.
4) Le osservazioni in materia di adeguato livello di approfondimento degli elaborati progettuali nonché del contenuto dello studio degli impatti ambientali recate in sede di "condizioni" a medesima osservazione di cui al precedente numero 1), lettera b), relativamente alla produzione da parte del proponente di elaborati e documentazione adeguatamente approfonditi che possano favorire, anche attraverso una fase di partecipazione del pubblico, l'efficacia e la rapidità delle procedure relative a VIA e assoggettabilità a VIA, si ripropone per altri articoli del codice novellato. In particolare, si osserva:
a) all’articolo 8 dello schema di decreto, che sostituisce l’articolo 19 del Codice, recante le "modalità di svolgimento del procedimento di assoggettabilità a VIA", laddove si stabilisce che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare ambientale (attualmente, il vigente articolo 20, riguardante proprio questa verifica, chiede che si produca il progetto preliminare, cioè il progetto di fattibilità di cui all’articolo 23, comma 6 del nuovo Codice dei contratti);
b) all'articolo 9 dello schema di decreto, che sostituisce l’articolo 20 del Codice in materia di "definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA". Andrebbe evitata ogni forma di discrezionalità alle autorità competenti in materia di V.I.A. per selezionare il tipo di elaborati che il proponente deve depositare assieme allo Studio di Impatto Ambientale. In ogni caso, ferma restando l'utilità di una fase di interlocuzione preliminare al deposito per concordare eventuali specifici documenti, anche settoriali, a seconda della tipologia progettuale, sarebbe necessario valutare l'ipotesi di pubblicazione, sul sito web dell'autorità competente, della lista degli elaborati che il proponente può presentare in modo tale da garantire la possibilità per il pubblico ed altri enti di presentare proprie proposte.
5) Al fine di allineare il testo dello schema alle disposizioni della norma europea, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità che la fase di scoping possa essere attivata anche su richiesta dell’autorità competente, in esito alle valutazioni di cui ai nuovi articoli 6, comma 9, e 20 del Codice dell'ambiente, ossia in esito alla procedura di pre-screening o di definizione dei livelli di dettaglio degli elaborati progettuali.
6) l'articolo 11 dello schema di decreto sostituisce l'articolo 22 del Codice in materia di Studio di impatto ambientale. Da segnalare che: - al nuovo comma 3, che definisce i contenuti minimi dello studio medesimo, nella descrizione degli effetti dei progetti non è prevista quella sugli eventuali impatti della fase di dismissione, che andrebbero invece evidenziati; - al nuovo comma 5, finalizzato a garantire la completezza e la qualità dello studio, si richiede che l'esattezza della documentazione depositata dal proponente sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale. La Direttiva europea richiede che sia garantita la completezza e la qualità degli elaborati e che lo studio di impatto sia elaborato da "esperti competenti". La mera iscrizione agli albi non garantisce che i professionisti iscritti agli albi siano automaticamente esperti nel settore specifico che deve essere indagato nello studio, anche perché gli studi di impatto ambientali sono caratterizzati da un'ampia interdisciplinarietà, ad esempio la valutazione degli impatti sul suolo e sull'atmosfera, sulla fauna e sulla flora, sui rischi di incidentalità. Andrebbe garantita la qualità degli studi così come la multidisciplinarietà, l'esperienza specifica dei professionisti, la prevenzione del conflitto di interessi del proponente e dei redattori degli studi;
7) l’articolo 12 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 23 del Codice (Presentazione dell'istanza) stabilisce al comma 2 che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) sia predisposta per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione solo con potenza termica superiore a 300 MW; tale limitazione dovrebbe essere prevista esclusivamente per impianti non ubicati in territori con una cattiva situazione di qualità dell'aria con superamento annuo dei 35gg /annui di sforamenti di polveri sottili o limiti di CO2. Per questi territori la soglia dovrebbe essere quella di 100Mw. Inoltre, sarebbe da valutare se la VIS vada prodotta dal proponente al momento della presentazione della istanza. Tra l'altro, l'ambito di applicazione della VIS viene circoscritta solo ad alcune tipologie di impianti di cui al punto 1) dell'allegato II (riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di Rigassificazione di gas naturale liquefatto) e a quelli relativi ad impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (inclusi tra quelli elencati al punto 2) dell'allegato II), mentre andrebbe ampliata la categoria dei progetti per i quali la VIS deve essere allegata alla VIA;
8) All'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del Codice, proprio per potenziare, ove possibile, in tutti i procedimenti o sub-procedimenti la partecipazione del pubblico, con particolare riferimento al rafforzamento dell’istituto del dibattito pubblico di cui al nuovo Codice dei contratti, oltre alla "Condizione" relativa alla separatezza delle fasi di partecipazione in sede di VIA e di dibattito pubblico, sembra necessario una coordinazione con quanto già previsto all’articolo 22 del nuovo Codice dei contratti e con il relativo decreto attuativo in fase di stesura. Anche nel parere dato dalla Conferenza Stato- Regioni allo schema di decreto vengono ribaditi alcuni punti deboli dello schema: la limitazione della partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati nell'elaborazione e nell'esecuzione dei processi decisionali ambientali, la previsione di sanzioni fisse e scarsamente dissuasive e l'introduzione di termini procedimentali caratterizzati dalla perentorietà che rischiano di compromettere la qualità del procedimento, riducendo gli spazi per il dialogo partecipato tra amministrazione e proponente Con riferimento alla partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati è la stessa direttiva a prevederla come momento essenziale per accrescere la consapevolezza sui problemi ambientali e come strumento importante per migliorare la qualità dei procedimenti e delle valutazioni;
9) all’articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 25 del Codice, relativo alla valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA:
a) sembrerebbe necessario evidenziare espressamente che nella valutazione dei progetti sia inserita la necessità di rispettare gli standard di qualità europei per le componenti ambientali (suolo, acqua, aria), per numerosi progetti che accrescono la pressione antropica e l'impatto sui territori e sulle matrici ambientali nonché sulla salute;
b) al comma 2, si stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda entro sessanta giorni all'adozione del provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento o dell'acquisizione del concerto, delibera il Consiglio dei ministri su richiesta del proponente. Dal momento che il provvedimento di VIA riguarda nella maggior parte dei casi la realizzazione di opere importanti anche per lo sviluppo economico del Paese, è particolarmente rilevante il rispetto di tale tempistica, ed è quindi necessario che i termini ivi stabiliti siano perentori.
10) l'articolo 17 che sostituisce l'articolo 28 del Codice relativo al monitoraggio, non prevede che i dati e le informazioni sull'ottemperanza alle prescrizioni inviate dal proponente all'autorità siano pubblicati sul sito web delle autorità medesime. La pubblicazione, che permetterebbe la possibilità del contraddittorio con chi potrebbe subire gli effetti delle attività autorizzate, potrebbe essere utile ai fini della decisione sull'ottemperanza. Allo stesso modo, non è prevista pubblicità relativamente al provvedimento di ottemperanza negativa o alla diffida. Inoltre, in caso di verifica dell'ottemperanza negativa si prevede solo lo strumento della diffida ad adempiere "entro un congruo termine", che lascia una eccessiva discrezionalità nella definizione dei tempi, laddove potrebbe darsi il caso di una inottemperanza che causa gravi problemi ambientali o sanitari, ad esempio emissioni che possono causare danni alla salute. Non si fa infine alcun riferimento all'ipotesi di inottemperanze che possono costituire reato. Complessivamente, sarebbe da favorire un maggiore allineamento alla Direttiva europea che prevede progressività, efficacia e proporzionalità delle misure volte a tutelare ambiente e salute nonché la massima trasparenza delle procedure.
11) sempre in merito all'articolo 17 dello schema di decreto, sarebbe opportuno razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del nuovo articolo 28, al fine di prevedere le medesime misure correttive, da parte dell’autorità competente, per tutti i casi in cui dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull’ambiente.
12) l’articolo 23 dello schema di decreto introduce le disposizioni transitorie e finali, e vi si prevede che l’autorità competente, su istanza del soggetto proponente, possa richiedere l’applicazione della disciplina del nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la previsione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure con le quali poter considerare e valutare le attività espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, quelle da svolgere per la conclusione delle diverse procedure. Sembra inoltre utile valutare se sia opportuno allineare la previsione transitoria del comma 4 dell’articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della Commissione VIA risulti già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica degli attuali componenti fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con decreto, che deve comunque essere emanato nel termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Inoltre, a seguito dell'audizione della Conferenza Stato-Regioni svoltasi in Commissione Ambiente del Senato, si riterrebbe opportuno tenere in considerazione le proposte della medesima Conferenza in relazione alla tempistica necessaria alle Regioni per consentire l’attuazione in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, nonché per adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, come introdotto dallo schema di decreto al fine di assegnare alle Regioni un termine maggiormente congruo per l’adeguamento dei propri ordinamenti e tenere in debito conto le prerogative di specialità delle regioni e province autonome.
13) La Conferenza Stato-Regioni, audita dalla Commissione ambiente e in sede di parere sullo schema di decreto, ha sottolineato alcuni elementi di non conformità del decreto ai criteri definiti nella norma di delega: ad esempio, la centralizzazione delle competenze dello Stato, la valutazione ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle Regioni e dalle province autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc..), ciò ai fini di una semplificazione che la Conferenza giudica in realtà "una mera omogeneizzazione delle procedure che contrasta con la semplificazione derivante dal coordinamento e dalla vicinanza delle fasi della valutazione e dell'autorizzazione;" inoltre, la soluzione di trasferire a livello statale la valutazione su molte categorie di opere non terrebbe conto dei criteri generali prescritti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 che prevede che in caso di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o in caso in cui siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le più opportune forme di coordinamento al fine di salvaguardare l'unitarietà, la trasparenza e la celerità dei processi decisionali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione. Complessivamente, si ritiene debbano essere salvaguardate, attraverso opportuni aggiustamenti del testo del decreto, le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome costituzionalmente garantite;
14) conclusivamente, per scongiurare l’avvio di una procedura di infrazione e garantire la corretta applicazione della normativa introdotta dalla direttiva 2014/52/UE entro il termine stabilito dalla direttiva stessa, si ritiene essenziale che il decreto legislativo in esame sia emanato in tempi estremamente rapidi, e con il pieno accoglimento delle condizioni e delle osservazioni formulate nel presente parere.