Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli enti previdenziali privati e privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 sono stati negli ultimi anni oggetto di diversi interventi legislativi e di indirizzi di coordinamento volti ad assicurare la migliore gestione al fine di garantire la sostenibilità dei sistemi previdenziali e l'adeguatezza delle prestazioni;
gli indirizzi in materia di bilanci tecnici hanno imposto, inizialmente, che la stabilità delle gestioni previdenziali dei predetti enti e casse privatizzate sia da ricondurre ad un arco temporale non inferiore a trenta anni (articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 finanziaria per il 2007), in luogo dei quindici precedentemente previsti;
successivamente, ai sensi del comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli enti di cui ai predetti decreti legislativi adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni; al contempo gli enti previdenziali privati e privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 sono stati sottoposti ad una serie di vincoli ed obblighi gestionali, ivi compresi quelli recentemente introdotti dal decreto-legge n. 95 del 2012, in quanto inclusi nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che di fatto limitano fortemente l'operatività di detti enti;
si rileva come appaia, quindi, contraddittorio sottoporre le casse previdenziali ad uno stress test, prevedendo da un lato il rispetto dell'equilibrio previdenziale a 50 anni e l'utilizzo della redditività del patrimonio all'1 per cento netto e dall'altro lato il rispetto di una serie di vincoli gestionali che ne limitano l'operatività;
appare evidente dall'analisi dei bilanci tecnici come la priorità delle casse sia quella di gestire in maniera ottimale e prudenziale il patrimonio, dotandosi di tutti gli strumenti che sono previsti per i fondi pensione di previdenza integrativa e rafforzando la governance interna a tali fini e, altresì, come in presenza di un prodotto interno lordo con crescita debole o in recessione diventi importante la valorizzazione dei montanti contributivi attraverso una valorizzazione dei patrimoni;
tale scelta però, non chiaramente perseguita dal Governo, viene inficiata da una serie di vincoli, come quelli sui consumi intermedi introdotti dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui sono sottoposti oggi gli enti previdenziali privati e privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 e che ignorano come nel modello organizzativo di questi enti i costi non siano di carattere autoreferenziale, ma qualificabili come costi di «produzione» o relativi alla «gestione del rischio»; non appare corretto comprimere i costi necessari, tra cui quelli per l'effettuazione degli investimenti dei contributi, il monitoraggio dei fabbisogni sociali ed assistenziali degli iscritti, la verifica dell'andamento del mercato del lavoro di riferimento, la definizione e gestione dell'asset allocation strategica e dinamica, l'individuazione del benchmark e della banca depositaria, l'utilizzo di advisor e del risk management, lo svolgimento delle funzioni volte a tutelare le prestazioni previdenziali degli iscritti;
gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 sopportano i relativi costi di funzionamento nell'ambito delle proprie entrate, non gravando a tal fine sul bilancio dello Stato, e tali costi non superano mediamente l'1 per cento dei rispettivi bilanci -:
se sia intenzione del Governo dare un indirizzo chiaro e univoco in materia di investimenti, nel rispetto dell'autonomia prevista all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, come confermato da ben due sentenze della Corte Costituzionale (5 febbraio 1999, n. 15; 18 luglio 1997, n. 248), oppure se si intenda limitare l'attività di investimento degli enti in questione con grave pregiudizio ai bilanci degli stessi;
se siano state stimate le minori entrate derivanti dalle norme sulle locazioni alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012;
se siano state altresì stimate le minori entrate derivanti dai vincoli sulla gestione degli investimenti, dell'asset allocation e del rischio;
se sia intenzione eliminare i vincoli richiamati per ridurre il pregiudizio e il danno nei confronti delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
MEDAGLIA AL MERITO DIPLOMATICO CONFERITAMI DALLA REPUBBLICA DI TAIWAN
Sono fiero e orgoglioso di condividere con voi questa gioia. Medaglia al merito diplomatico conferitami dal Ministro degli Affari Esteri...
-
“ L’uomo e l’ambiente: sfide globali, tutela e prospettive ” Scuola Ufficiali Carabinieri Roma, 6 -7 maggio 2016 L’equilibr...
-
Nel tardo pomeriggio del giorno 5 ottobre 2014 lo scrivente, accompagnato dal Capo del terzo ufficio, C.F. (CP) Francesco CAC...
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.