giovedì 24 febbraio 2011

PERCHE' LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

La fase “moderna” della nostra storia ha avuto inizio dalla Rivoluzione Francese, quando il potere, sino ad allora detenuto dal re in modo assoluto, venne diviso in tre rami - legislativo, amministrativo e giudiziario - caratterizzati dal principio della rispettiva autonomia. Oggi, in ogni Paese civile, la Carta Costituzionale postula la divisione dei tre poteri, dichiarando la loro istituzionale reciproca autonomia ed indipendenza, ma ci siamo resi conto dell’esistenza di altri poteri, più o meno occulti ed influenti, e pur percependone alcuni intrecci e “giochi”, ed intuendo che molti altri ci sarebbero stati nascosti per sempre, non possiamo fare a meno di restare allibiti quando qualcosa riesce a venire alla luce. Immaginiamo un Paese nel quale la democrazia risulti garantita da una buona Costituzione e da un collaudato sistema di equilibrio fra i tre poteri. Un Paese paragonabile al nostro, per intenderci. Supponiamo che, in un momento di disordine politico di questo Paese immaginario, all’interno di uno dei tre poteri - per esempio il Potere Giudiziario - una minoranza ideologicamente compatta, ben organizzata, agguerrita, e guidata da alcuni magistrati (soprattutto politicamente) - in parte distaccati negli scranni delle due Camere di questo paese immaginario, in parte strategicamente sistemati nei posti giusti- concepisca un progetto volto ad organizzare il Potere Giudiziario in modo che esso riesca a controllare anche gli altri Poteri, senza rivoluzioni di piazza, ma gestendo in modo opportuno organi e norme già in buona parte esistenti nell’apparato statale. Supponiamo che anche in questo Paese tanto simile al nostro i Giudici ed i Pubblici Ministeri abbiano una carriera unica, nell’ambito del Potere Giudiziario, con Organi di rappresentanza e controllo comuni ad entrambe le carriere. Supponiamo anche che, ad un certo punto, l’Organo di controllo comune stabilisca l’opportunità di costituire pools altamente qualificati di Pubblici Ministeri, destinati ad indagare con particolare efficienza su attività specifiche per le quali la specializzazione appare oltremodo opportuna al fine di garantire, in un momento particolarmente difficile, il funzionamento ottimale dell’apparato inquirente dello Stato, potenziandolo con il complementare supporto di magistrati giudicanti ideologicamente affini.
Dato che il programma di ottimizzazione appare improntato a principi teoricamente impeccabili, i pools vengono celermente costituiti, con specializzazioni sostanzialmente speculari ai rami vitali della Pubblica Amministrazione attribuite a Pubblici Ministeri accuratamente scelti e preparati. A questo punto i pools di procuratori della Repubblica (che in questo Stato appartengono – non dimentichiamolo – all’Ordine Giudiziario) vengono affiancati da scelti nuclei di polizia giudiziaria altamente specializzati nelle materie sottoposte al loro controllo. La preparazione, efficienza e determinazione di questi Organi di Polizia Giudiziaria sono eccezionali (probabilmente al top nel nostro pianeta) e non può essere altrimenti, perché essi costituiscono uno degli elementi indispensabili per la realizzazione del progetto. Ai super-Organi di Polizia Giudiziaria vengono concessi ampi poteri, che potremmo paragonare alle “lettere di corsa” dei tempi andati. Viene, di fatto, concesso loro il potere di fare ciò che non avrebbero il diritto di fare.
Anche se non sono effettivamente “legibus solutis”, i Nuclei di Polizia Giudiziaria operano come se lo fossero, senza preoccuparsi più di tanto dei Tribunali per il Riesame, le cui correzioni arriveranno comunque ex post, senza privarli dei vantaggi acquisiti nella tempistica degli interventi operativi, senza gravarli di oneri, e con la gratificazione degli ulteriori vantaggi derivanti da errori dei Magistrati del Riesame e dei G.I.P. (errori possibili, dato che questi eccellenti Giudici, dei quali bisogna riconoscere la saggezza, ed i grandi meriti – primo fra tutti quello di non farsi, di solito, influenzare dai Pubblici Ministeri – non sono, come ogni altro essere umano, infallibili).
Gli Organi super specializzati di Polizia Giudiziaria dipendono organicamente dal Ministero speculare al Pool specializzato corrispondente (per fare un esempio riferibile alle nostre Istituzioni: il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Ambiente dipende dal Ministero dell’Ambiente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute dal Ministero della Sanità, il Comando Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali dal Ministero per i Beni Culturali, e così via), e sono, nel contempo, direttamente collegati allo speculare Pool di Procuratori specializzati. In tal modo viene creato un collegamento perfetto fra i Procuratori specializzati (sceltissimi ed iper-efficienti, che, non dimentichiamolo, appartengono al Potere Giudiziario) ed il Potere Esecutivo, usando come collante e come relais gli Organi Super-specializzati di Polizia Giudiziaria, i quali dipendono da un Ministero ma fanno capo ad un pool di Procuratori della Repubblica – appartenente al Potere Giudiziario – che dirige e/o recepisce le loro iniziative. I Magistrati – tutti di prim’ordine – cointeressati al “progetto” che sono stati sistemati negli scranni delle Camere promuovono le opportune tutele legislative chiudendo il triangolo dei Poteri. (Ogni lettore immaginerà dove possa trovarsi la cabina di regia di questo geniale “progetto per un cripto-golpe”). Anche se la tessitura del piano non è facile da leggere per il cittadino comune, la maggior parte degli interventi e dei risultati è sotto gli occhi di tutti. Alla luce delle precedenti considerazioni, l’idea di separare le Procure della Repubblica dal Potere Giudiziario appare tanto giusta in linea di principio quanto indifferibile. Il “grande problema” sarà poi quello di proteggere le stesse Procure dalle eccessive interferenze del Potere – o dei Poteri sparenti in questo Stato. 

martedì 15 febbraio 2011

TUTELA E PREVIDENZA PER GLI ATLETI NON PROFESSIONISTI

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti
Presentata il 20 gennaio 2011
La proposta di legge ha la finalità di assicurare una forma di tutela in materia di sicurezza sociale per la categoria degli atleti non professionisti. In passato, la competenza per la tutela di tale categoria era affidata alla Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), soppressa poi con l’articolo 28 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. L’attività previdenziale della SPORTASS comprendeva, tra l’altro, il Fondo di previdenza degli sportivi (FPS), che consentiva la possibilità di accesso al Fondo stesso agli sportivi professionisti e dilettanti iscritti o affiliati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o alle altre istituzioni sportive sottoposte a norme di vigilanza dello stesso CONI.
La gestione del FPS erogava pensioni complementari e facoltative, il cui sistema di gestione era a ripartizione e le cui prestazioni erano cumulabili e compatibili con altri trattamenti previdenziali obbligatori o facoltativi, qualunque fosse l’altro ente erogatore.
Con la soppressione della SPORTASS è venuta meno una qualsiasi forma di tutela previdenziale, determinandosi di fatto una discriminazione e una sperequazione sempre più evidenti tra i settori del mondo sportivo tutelati da un’apposita disciplina e i settori, viceversa, totalmente privi di qualsiasi garanzia nell’ambito delle prestazioni sportive effettuate. È opportuno pertanto riconoscere un livello minimo di tutela a quanti operano in questo settore caratterizzato – proprio per la tipicità e la specificità delle prestazioni rese – da un percorso inevitabilmente più breve e intermittente rispetto ad altre attività, aggiornando in particolare le disposizioni previdenziali. La presente proposta di legge, che si compone di tre articoli, interviene al fine di garantire una tutela a livello previdenziale per gli atleti e le atlete che praticano discipline sportive a livello non professionistico, nonché di riconoscere un’indennità di maternità a tali soggetti. In particolare, l’articolo 1 prevede che agli atleti e alle atlete non professionisti, che esercitano da almeno un anno e in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica di interesse nazionale e che per tale attività beneficiano del solo rimborso delle spese (tramite un rinvio ai redditi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), sia estesa la facoltà di riscatto per tutta la durata delle attività praticate, sulla base di quanto prevede l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e con le medesime modalità previste per il riscatto della durata dei corsi di studio universitario per i soggetti che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e che quindi non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale. L’onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno che si intende riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, moltiplicato per l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo per il riscatto è deducibile fiscalmente dall’interessato ed è detraibile
nella misura del 19 per cento dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato è fiscalmente a carico, mentre il comma 5-ter del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 dispone che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo i periodi riscattati sono utili per la maturazione di anzianità contributive pari o superiori a quarant’anni ai fini del raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico.
L’articolo 2 è, invece, finalizzato ad assicurare alle atlete e agli atleti non professionisti, attualmente sprovvisti di tutele, un’adeguata copertura dell’evento maternità attraverso l’erogazione di una indennità. Si prevede, infatti, la corresponsione di un’indennità pari all’80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciale, per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari nel 2011 a circa 969 euro mensili, e di un’indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, entro l’anno di vita del bambino, pari a circa 363 euro mensili. A tali provvidenze si fa fronte con una copertura assicurativa mediante contributi obbligatori dovuti dagli atleti, sia maschi che femmine, a ciò interessati, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza statale, attraverso la costituzione di un’apposita gestione speciale presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale,
prevedendo in particolare il pagamento di un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, pari nel 2011 a 67 euro annui, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
L’articolo 3 prevede le modalità di attuazzione della legge.

martedì 1 febbraio 2011

CHIARIMENTI SUI TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COSTRUITI A SCIACCA

La realizzazione dei tre impianti fotovoltaici a Sciacca, arriva alla camera dei deputati con due interrogazioni presentate dal deputato del Pdl Giuseppe Marinello.
Sono tre impianti fotovoltaici con struttura fissa a terra con oltre 25.700 pannelli installati; per un investimento sul fotovoltaico di 29 milioni di euro, per una produzione pari a 7 megawatt di energia. Come si sa, titolare dell'investimento, è la Sun & Soil, una società con un capitale sociale di appena 10.000 euro, e il cui unico socio è a sua volta una società denominata Nextpower 3 s.r.l., costituita il 9 ottobre 2009 ma che non ha mai svolto attività alcuna, dalle cui visure camerali risulta un capitale sociale di euro 27.179,00, di cui 25.179,00 di proprietà della Zouk Sol SARL con domicilio in Lussemburgo e 2.000,00 di proprietà della Nextpower Holding B.V. con domicilio in Olanda, Amsterdam Koningslaan 17, mentre all'indirizzo della sede legale della Sun & Soil non esiste nessuna insegna, neanche citofonica.
Giuseppe Marinello, nella sua interrogazione al Ministro dell'Interno scrive che “risultano sconosciuti i soci realmente impegnati nell'investimento realizzando, in quanto è stato utilizzato il meccanismo tipico delle scatole cinesi; le opere in questione insistono su un territorio dove vi sono forti pericoli di infiltrazioni mafiose e dove è necessario esibire il certificato antimafia anche in caso di investimenti di minima portata, e chiede quali iniziative il Ministro intende intraprendere per assicurare la massima trasparenza in un investimento così imponente (quasi 30 milioni di euro) in una zona ad alto rischio sotto il profilo della criminalità organizzata.
La seconda interrogazione è stata presentata al Ministro per lo sviluppo economico. In questa sede, Marinello chiariche che gli impianti fotovoltaici insistono su un territorio ad alta vocazione turistica e di pregio sotto il profilo paesaggistico e, in questo caso, l'installazione di un così grande numero di pannelli solari avrà senza dubbio un impatto assai significativo sul territorio. Sarebbe opportuno, scrive Marinello- che in tutte le regioni si valorizzi adeguatamente il dettagliato contenuto delle linee guida favorendo l'applicazione dei citati principi anche in quei casi nei quali la domanda preceda l'approvazione delle linee guida regionali, e ciò al fine di considerare con la dovuta attenzione tutti i valori costituzionali in gioco e chiede quali iniziative si intendano assumere in merito all'applicazione delle linee guida nazionali in modo da evitare che zone del territorio nazionale note per la bellezza dei paesaggi, e perciò anche di interesse turistico, possano essere compromesse.

MEDAGLIA AL MERITO DIPLOMATICO CONFERITAMI DALLA REPUBBLICA DI TAIWAN

Sono fiero e orgoglioso di condividere con voi questa gioia.  Medaglia al merito diplomatico conferitami dal Ministro degli Affari Esteri...