A decorrere dal 1º gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.
Si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2018 subiti dai lavoratori.
L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
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